Cambio di dimora del figlio nell’affidamento condiviso
Buongiorno, mi chiamo Stefano, ho 42 anni ho due figli, maschi di 11 e 15 anni. Sono divorziato con sentenza legale, da circa due anni, ed io e la mia ex moglie abbiamo optato per l' affido condiviso con dimora da parte dei figli nella casa della mamma. Premetto che vivo lontano da loro, io nel Lazio e loro in Sicilia. Ogni estate, specialmente il figlio piccolo rimane a vivere con me tutto il periodo estivo. A settembre torna a scuola in Sicilia dalla mamma. Quest' anno da quando è con me appena arrivato ha iniziato a manifestare l'intenzione di voler rimanere a vivere con me. Ho dato poca importanza all' inizio alle sue richieste, convinto che fosse solo il momento iniziale. Ho riferito tutto alla madre, la quale ha espresso lo stesso parere. A distanza di oltre un mese pero' lui la pensa allo stesso modo. Punto uno , io sono disposto a che lui rimanga qui con me , ma la mamma ha gia ' annunciato battaglia, legale..Non dilungo in altre spiegazioni del caso, ma vorrei sapere che chaces ho con la ferma volonta' di mio figlio , che riesca ad ottenere la dimora , residenza di mio figlio ?. Nel caso abbiate bisogno di altre spiegazioni sono a vostra disposizione, grazie, attendo sollecita una VS. Cortese risposta
RISPOSTA
Possibilità prossime allo zero per cento ! Se è vero che ai sensi dell'articolo 155 ter del codice civile, in materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”, è anche vero che il giudice civile prende in considerazione la volontà del figlio, soltanto laddove quest'ultimo abbia almeno 12 anni.
… e tuo figlio, attualmente ha soltanto 11 anni !!!
Mi riferisco all'articolo 155 sexies del codice civile.
Art. 155-sexies del codice civile. Poteri del giudice e ascolto del minore.
Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.
In teoria, il giudice potrebbe anche ascoltare tuo figlio “ ove capace di discernimento” ...ma le motivazioni tali da giustificare questa modifica dell'affidamento del figlio, quali sarebbero ?!
Voglio dire … la madre non è una tossicodipendente, una violente o un'alcolizzata, inoltre il giudice, spesso, considera piuttosto importante la continuità didattica del ragazzo. Immagino che tuo figlio frequenti la prima media e che debba fare la seconda media a settembre. Cambiare scuola, professori, metodologie di insegnamento, sarebbe pernicioso per tuo figlio.
Il mio consiglio è il seguente. Riparlatene quando il ragazzino avrà intenzione di iscriversi al liceo. Avrà più di 12 anni e potrà decidere di iscriversi ad un liceo, abitando quindi con suo padre. Attualmente, le chance sono davvero basse!
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.

