Condominio moroso, non più necessaria una votazione assembleare per procedere al recupero coatto dei soldi
Abito in una casa di proprietà del Comune di __________. Questa amministrazione non ci manda i preventivi ed i consuntivi dal 2008 ad oggi (2013) però ci ha mandato i bollettini di pagamento spese inerenti gli anni 2009,2010. Non ci hanno mai inviato i bollettini del 2011. Nel Settembre 2012 hanno dato mandato ad un'Agenzia recupero crediti. Ho pagato il 2009 per intero mentre ho pagato solo in parte la cifra inerente alle spese 2010,2011 in quanto ritengo siano cifre spropositate per il tipo di condominio,inoltre non sono giustificate. Qui ci sono molti condomini che non pagano ne spese ne affitto e loro dicono che da qualcuno devono prender i soldi. Ora mi mandano una lettera, dall'Ufficiale della Riscossione, con ingiunzione di pagamento o espropriazione forzata. Possono farlo? anche senza sapere se ho ragione o no? Chi mi può tutelare dagli soprusi? ringrazio per l'attenzione ed attendo risposta. Cordiali saluti.
RISPOSTA
Dal contenuto della tua mail (contenuto piuttosto generico), ritengo che tu abbia perfettamente ragione. Non sarai certamente tu a dover pagare per i condomini morosi, a maggior ragione a seguito della riforma del condomini, entrata in vigore il 17 giugno scorso. Il condòmino moroso che non paga, avrà vita più difficile in condominio: non sarà più necessaria una votazione assembleare per procedere al recupero coatto dei soldi, a meno che l'assemblea non decida di lasciare perdere. Inoltre, se i fornitori del condominio non ricevono i soldi pattuiti, l'amministratore potrà cedere il credito ai fornitori medesimi, che potranno così richiedere direttamente ai condòmini che a loro volta non pagano, il prezzo non ancora pagato.
Tanto premesso, sono a chiederti dei chiarimenti: siamo sicuri che l'assemblea di condominio non abbia autorizzato l'amministratore a rivalersi sugli altri condomini diligenti, dei debiti non onorati dal condomini morosi ???
Soltanto in questo caso, l'amministratore avrebbe ragione.
Altrimenti l'amministratore deve chiedere l'adempimento del debito, direttamente ai condomini morosi, ai sensi dell'articolo 1129 numero 3 del codice civile e deve essere trasparente al massimo con i condomini diligenti, ai sensi dell'articolo 1129 numero 9 del codice civile.
Ecco di seguito le norme in questione …
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso e per esaminare la documentazione che hai ricevuto dall'amministrazione.
Cordiali saluti.
Amministratore di condominio sospende servizio erogazione acqua al condomino moroso
Chiedo di sapere se l'amministratore di condominio ha il potere di sospendere l'erogazione dell'acqua ad un condomino moroso e se tale misura in definitiva puo' essere considerata sostitutiva della richiesta degli arretrati mediante azione giudiziaria o la diffida di un avvocato,e perche',dal momento che lede un diritto fondamentale del condomino e quindi i suoi affari e il suo bilancio personale.
Grazie
RISPOSTA
L'amministratore ha il potere di sospendere l'erogazione dell'acqua al condomino moroso, se tale facoltà è prevista dal regolamento di condominio. Né l'amministratore di condominio commetterebbe il reato di interruzione di servizio pubblico di necessità, per carenza del requisito oggettivo … non si tratta di un ente acquedotto !!!
L’interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità è infatti il reato attribuibile agli esercenti di imprese che forniscano servizi pubblici o di pubblica necessità, nel caso in cui interrompano il proprio servizio o sospendano il lavoro degli uffici o dell’azienda, in modo da turbare la regolarità del servizio, ai sensi dell'articolo 331 del codice penale.
In assenza di una disposizione ad hoc del regolamento condominiale, l'amministratore dovrà agire giudizialmente per il recupero del credito.
Secondo la recente riforma del condominio, non sarà più necessaria una votazione assembleare per procedere al recupero coatto del credito. Inoltre, se i fornitori del condominio non ricevono il denaro spettante, l'amministratore potrà cedere il credito ai fornitori, che potranno così richiedere direttamente ai condòmini che a loro volta non pagano, la quota non ancora versata.
In sintesi, l'amministratore può, se il regolamento lo autorizza, procedere alla sospensione del godimento dei servizi comuni. Attenzione: per poter prendere dei provvedimenti nei confronti di un condomino che non paga le spese, è necessario che la morosità si sia verificata per almeno un semestre (secondo l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile). Il semestre va inteso in senso temporale e non quantitativo; in pratica significa che l'inquilino non paga le spese da sei mesi … non che ha in arretrato, un importo pari a un semestre di spese.
La sospensione dai servizi potrà quindi essere applicata sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.

