Opere di manutenzione servitù di passaggio, asfaltatura strada sterrata
Ho comprato una casa singola con giardino di proprietà. Il lato nord del giardino è gravato da servitù di passaggio (termine usato sul rogito) per metri tre di larghezza a favore di casa confinante che non confina con pubblica via. Il terreno è sterrato ma idoneo al regolare passaggio pedonale e auto. Io non utilizzo la stradina che anzi è recintata sui due lati ad uso esclusivo dell'entrata del vicino.
1) sono obbligato alla manutenzione?
2) posso impedire la posa di pavimento o asfaltatura che il vicino vuole fare a spese sue?
3) sono obbligato a far utilizzare la servitù anche per posare tubi elettrici, metano, telefono, tv e contatori?
Grazie
RISPOSTA
1)No, non sei tenuto ai sensi dell'articolo 1069 del codice civile. Le spese di manutenzione sono a carico del proprietario del fondo dominante, anche in considerazione del fatto che non utilizzi la stradina e che non sei in condizioni di trarre dalla stessa, alcun vantaggio concreto (vedi ultimo comma della norma seguente).
Art. 1069 del codice civile. Opere sul fondo servente.
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Ai sensi dell'articolo 1067 I comma del codice civile, il tuo vicino non aveva diritto di recintare la strada, oggetto della servitù, sui due lati, escludendo il proprietario del fondo servente.
Art. 1067 del codice civile. Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù.
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
2)Esaminando le fotografie, ho notato che “lo sterrato consente un drenaggio pioggia che altrimenti si sposterebbe sul tuo giardino” !!! Tanto premesso, il vicino NON DEVE pavimentare la strada !!! La pavimentazione sarebbe una innovazione tale, da rendere più gravosa la condizione del fondo servente. E' espressamente vietato dall'articolo 1067 del codice civile.
Art. 1067 del codice civile. Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù.
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
3)No, non sei obbligato; nel rogito è scritto servitù di passaggio, non di elettrodotto o di acquedotto …
Ai sensi dell'articolo 1065 del codice civile, “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo”.
Si tratta di una servitù di passaggio …
Art. 1065 del codice civile. Esercizio conforme al titolo o al possesso.
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso.
Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.