Datore di lavoro non può controllare quante volte vanno al bagno dipendenti con un cartellino personale
Buongiorno,avrei bisogno di chiedervi una cosa.
Sono un operaio tessile e da un po' di tempo in azienda per aprire la porta del bagno per entrarci (per uscire dal bagno non serve) dobbiamo timbrare il cartellino personale, quello che usiamo per le timbrature di entrata e uscita dal lavoro per intenderci,cosi il datore di lavoro controlla quante volte uno ci va in un giorno.
Vorrei sapere se quasta cosa va contro la privacy e se un giorno dovessi venire richiamato per esserci andato una volta di piu'(potrei anche stare male)se si puo' andare per vie legali.
Grazie per l'attenzione.Vi ringrazio
La condotta del datore di lavoro è illegittima, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori e della consolidata giurisprudenza della Cassazione.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 15892/2007, “la rilevazione, se non concordata con le rappresentanze sindacali, né autorizzata dall'ispettorato del lavoro, dei dati di entrata ed uscita dall'azienda mediante un'apparecchiatura di controllo predisposta dal datore di lavoro per il vantaggio dei dipendenti – come un congegno di sicurezza predisposto nel locale garage ove posteggiare le autovetture dei dipendenti durante l'orario di lavoro, attivabile mediante un tesserino personale assegnato a ciascun dipendente con il quale venivano attivati anche gli ingressi agli uffici -ma utilizzabile anche in funzione di controllo dell'osservanza dei doveri di diligenza nel rispetto dell'orario di lavoro e della correttezza dell'esecuzione della prestazione lavorativa, si risolve in un controllo sull'orario di lavoro e in un accertamento sul "quantum" della prestazione, in contrasto all’art. 4, c.2 della legge n. 300\70.
Sarebbe quindi illegittimo, per violazione dell’art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970), il licenziamento di un lavoratore a seguito di rilevazione del reiterato accesso ai bagni dell'azienda.
L’art. 4 della l. 300/1970 riguarda l’utilizzazione da parte del datore di lavoro di strumenti che consentono il controllo a distanza sull’attività dei lavoratori. Non mira ad escludere ogni controllo sull’adempimento della prestazione ma solo quelle forme di controllo che per le modalità con cui avvengono appaiono lesive della dignità del lavoratore. Inoltre l’estrema genericità della terminologia utilizzata ―impianti ed apparecchiature di controllo‖ consente di adattare la norma ai mutamenti derivanti dal sopravvenire di sempre nuove tecnologie che presentino tale potenzialità. Prescrive al datore di lavoro che voglia/debba installare impianti per ragioni di sicurezza ovvero per esigenze organizzative o produttive, di pervenire ad un accordo con le rappresentanze dei lavoratori (r.s.a. o commissione interna) ovvero in loro assenza o nel caso di mancato accordo di essere autorizzato dall’Ispettorato del lavoro.
Nel provvedimento del 29 novembre 2000 il Garante della privacy ha richiamato la necessità di rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori previsto dall’art. 4, al punto 5 del decalogo delle regole di difesa della privacy.
Nel tuo caso inoltre, non si tratta dei così detti controlli difensivi del datore di lavoro, considerati legittimi dalla sentenza del tribunale di Milano del 18.3.2006. Tali controlli sono diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore, nell'accesso ad aule riservate o nell’uso ingiustificato e personale del telefono aziendale; possono essere adottati dal datore di lavoro, anche senza un previo accordo sindacale, poiché gli apparecchi restano fuori dall'applicazione dell’art 4 dello statuto dei lavoratori. Ma in questo casi, i dipendenti si recano al bagno per esigenze fisiologiche, non all'interno di un'aula riservata !!!
Art. 4 legge 300 del 1970 - Impianti audiovisivi
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
In conclusione, in mancanza dell'avallo delle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dell'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro, il congegno di controllo dell'accesso dei dipendenti ai bagni, è illegittimo e contrario allo statuto dei lavoratori.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.