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Preavviso di licenziamento sospeso per malattia del dirigente settore industria





Ho ricevuto mail posta certificata la lettera di risoluzione contratto da dirigente basato su CCNL di industria dalla mia azienda con motivazioni riorganizzazione. la data di recesso è indicata al 30 settembre 2012, la lettera è stata mandata via posta certificata alla mia mail aziendale alle 12.25 del 14 settembre 2012 dalla data dell'incontro sono in malattia per seri problemi di salute. volevo sapere cosa devo fare da qui al 30 settembre 2012, entro quanto tempo devo rispondere alla lettera e in quali modi, e soprattutto cosa succede dal 1 ottobre. grazie



RISPOSTA



Allego alla presente consulenza, il CCNL applicabile al tuo rapporto di lavoro.
Il contratto di lavoro del dirigente può essere risolto dal datore di lavoro, con comunicazione per iscritto all'altra parte. Il preavviso di licenziamento deve essere congruamente motivato. Indicare semplicemente delle esigenze riorganizzative dell'azienda (senza alcuna specificazione), non rappresenta certamente una congrua motivazione per il dirigente licenziato.
Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, in relazione al suo licenziamento, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 19 del contratto collettivo.
Ti consiglio pertanto di impugnare il preavviso di licenziamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 22 del contratto collettivo dirigenti settore industria.

Art. 22. (Risoluzione del rapporto di lavoro)

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.
Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 19.
Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della Federmanager, a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento.


Art. 19. (Collegio arbitrale)

E' istituito, a cura delle Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi dell'art. 22.
Il Collegio, che sarà in carica per la durata del presente contratto, rinnovabile, è composto di tre membri di cui uno designato da ciascuna delle Organizzazioni imprenditoriali stipulanti, territorialmente competente, uno dalla Organizzazione della Federazione nazionale dirigenti industriali, territorialmente competente, ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata, o, in mancanza di ciò, sarà designato - su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette - dal Presidente del competente Tribunale.
Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra citati per la scelta di quest'ultimo.

Nel tuo caso inoltre, il datore di lavoro non ha rispettato i termini di preavviso di cui all'articolo 23 del contratto collettivo. Il termine di preavviso varia a seconda dell'anzianità, da otto mesi a dodici mesi.
In caso di inosservanza dei termini suddetti (come nel tuo caso) è dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali.
Ti invito a presentare ricorso contro il preavviso di licenziamento, anche per il mancato rispetto del termine di preavviso, al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo seguente.

Art. 23 (Preavviso)

Salvo il disposto dell'art. 2119 del codice civile, il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto, dal datore di lavoro, senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) mesi otto di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di servizio non superiore a due anni;
b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri quattro mesi di preavviso.
In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come dovuto ai sensi del comma 1, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.
Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.
In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
E' in facoltà del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Il periodo di preavviso sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.
L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli Enti previdenziali e assistenziali di categoria con l'indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.
Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.
Agli effetti di cui alla lett. b) del 1° comma viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

Quali sono i rapporti tra il preavviso di licenziamento e la malattia ???

Numerose sentenze della Corte di Cassazione hanno affermato che la malattia insorta durante il preavviso di licenziamento sospende il decorso del relativo termine fino alla guarigione o fino alla scadenza del periodo di comporto. Di seguito si riportano i riferimenti di tali sentenze.
In caso di malattie particolarmente lunghe, la risoluzione del rapporto si verifica successivamente alla data inizialmente prevista per la scadenza del periodo di preavviso.
(Cassazione sentenza del 6 agosto 1987, n. 6763 ,Cass. 22 luglio 1983, n. 5053,  Cass. 16 luglio 1980, n. 4643).

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

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