Contro querela per calunnia a seguito di un sinistro stradale





All'inizio di maggio 2012 ricevo dalla Questura di Palermo un invito a presentarmi il 14-5 per una querela fatta dalla sig.ra Caia di Catania per violazione art. 56-640.

La sera del 27-09-11 lascio come sempre la mia auto parcheggiata sotto casa.

Il mattino del 28-09-11 andando a riprendere l'auto noto una grossa striscia laterale inequivocabilmente provocata da una maldestra manovra di uscita dell'auto in sosta accanto alla mia.

Trovo anche un biglietto nel mio tergicristallo che mi indica la targa XXXXXX che secondo l'ACI corrisponde alla proprietà della sig.ra Caia Il fatto che l'auto sia di Catania non stupisce perché in quei giorni c'era la fiera del paese e molte persone affluiscono da "fuori" impiegate per più giorni come giostrai o venditori ambulanti.

Ho trasmesso i dati in mio possesso alla mia assicurazione perché facesse le verifiche necessarie. Non so cosa sia successo dopo se non constatare questa assurda querela in quanto il sinistro essendo stato aperto con due firme invece che una la Sig.ra Caia ha ipotizzato probabilmente che io avessi copiato o contraffatto la sua firma. Invece è stato chiarito dall’assicurazione che l'errore è stato fatto effettivamente dalla stessa assicurazione la quale ha riferito all'altra assicurazione il giorno 11-12-11 assumendosi tutte le responsabilità e tenendo a suo carico le spese del sinistro (€500) senza nessun addebito alla controparte.
Quello che posso vedere è che la Sig.ra Caia malgrado le informazioni ha continuato la sua querela forse con l'intento di chiedere oltre tutto anche un risarcimento danni.

Sulla base di questa querela fatta sicuramente in malafede posso fare una controquerela?



RISPOSTA



Certamente sì, in ragione della malafede della signora Caia che continua imperterrita nella sua “crociata” giuridicamente ingiustificata.

Il reato commesso dalla sig.ra Caia, proprio in ragione della sua malafede, è quello previsto dall'articolo 368 del codice penale.

Art. 368. Calunnia.


Chiunque, con denunzia, querela , richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. 
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.  La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Attenzione, è scritto: … incolpa di un reato taluno che egli sa innocente … … esattamente come nel caso della sig. Caia.

Il reato di calunnia è procedibile d’ufficio, pertanto, chi venga a conoscenza del fatto di essere stato da taluno calunniato, non ha termini di decadenza per poter proporre la propria denuncia dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.