Diritti del lavoratore in trasferta/missione
Gentile avvocato,sono un impiegato dipendente di una grande azienda francese che ha sede in Italia, CCNL metalmeccanici. La mia azienda spesso richiede di effettuare trasferte per lunghi periodi ( mesi e anche un anno intero), in luoghi abbastanza distanti dalla sede di lavoro presso la quale è stato assunto il dipendente. Da poco tempo è stato approvato un nuovo regolamento che, per le trasferte di più mesi e per i soliti 5 giorni lavorativi, prevede il pagamento del viaggio di rientro del lavoratore solo per la metà dei fine settimana in pratica, lasciando in carico al dipendente il costo dei rimanenti viaggi di rientro se desidera tornare a casa: teniamo presente che se il soggetto rimane in loco gli viene attribuita solo l'indennità di trasferta delle giornate di sabato e domenica e niente altro. Gradirei sapere se il mancato pagamento dei costi dei viaggi non previsti dal regolamento è legittimo da parte del datore di lavoro, e se esiste una legge, sentenza o altro che limiti la durata di queste trasferte prolungate, mesi o anche anni sempre per tutti i giorni lavorativi della settimana, questo perché sono utilizzate come strumento di "convincimento" affinché il dipendente accetti di andarsene con un incentivo offerto al momento opportuno. Concludo informandovi che questo nuovo regolamento è stato approvato dalle organizzazioni sindacali. Cordiali saluti.
RISPOSTA
Ecco cosa prevede il CCNL metalmeccanici, in materia di missioni del lavoratore dipendente e di diritti del lavoratore in trasferta.
Hai diritto ad una diaria giornaliera, oltre che al rimborso di tutte le spese (di viaggio e non) sopportate per conto della ditta.
Attenzione alla nota a verbale. Con accordo interno all'azienda, quindi con l'avallo dei rappresentanti sindacali, è possibile determinare diversi trattamenti per missioni o trasferte ricorrenti oltre i 24 eventi annui o caratterizzate da oggettivi disagi. Nel tuo caso, si tratta di trasferte molto frequenti e disagevoli.
I rappresentanti sindacali hanno utilizzato questo potere, in sede decentrata, per contrattare condizioni economiche più sfavorevoli rispetto a quelle previste dalla contrattazione nazionale !!!
Non so se mi spiego … la contrattazione nazionale dice ai rappresentanti sindacali aziendali che hanno la possibilità di contrattare condizioni migliorative, rispetto a quanto previsto dall'articolo 89 del CCNL, e questi signori cosa fanno ??? Utilizzano questo strumento per contrattare condizioni peggiorative rispetto al CCNL !!!
Ricordarsi di non votare più questi RSU/RSA alle prossime elezioni sindacali !!!
Art. 89 (Missioni)
Al lavoratore in trasferta oltre al rimborso dell’importo delle spese viaggio e di altre, eventualmente, sopportate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente tra datore di lavoro e dipendente. Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative spese saranno a carico dell’azienda.
NOTA A VERBALE: le parti demandano ad un successivo esame da parte dell’Ente bilaterale la individuazione di eventuali diversi trattamenti per missioni o trasferte caratterizzate da oggettivi disagi o frequenze ricorrenti oltre i 24 eventi annui.
Poiché il regolamento è stato approvato dai sindacati non è possibile impugnarlo ed occorre rispettarlo fino alla sua eventuale modifica.
Non è prevista una legge che limiti le trasferte del dipendente, la materia è stata da sempre demandata alla contrattazione collettiva nazionale o decentrata (anche attraverso regolamenti aziendali).
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

