Assegni di mantenimento non rientrano tra gli oneri deducibili





Dopo una separazione giudiziale a mio carico sono stato condannato a pagare delle somme alimentari non versate. Non ho potuto fare appello in quanto il coniuge separato è deceduto. Mio figlio (al momento del decesso appena maggiorenne) ha ereditato anche il contenzioso in atto. Mi sono sempre detratto sul 730 la metà della somma che mi pignoravano dallo stipendio. Adesso L'Agenzia delle Entrate per i redditi del 2009 mi manda a dire che ....le somme trattenute a seguito del provvedimento di pignoramento non sono deducibili perché non sono strumentali al mantenimento dell'ex coniuge in quanto deceduto. Gentilmente mi fate conoscere il vostro parere? Grazie



RISPOSTA



Confermo il parere dell'Agenzia delle entrate.
Ai sensi di legge (art. 10 del Testo Unico sulle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917), sono deducibili “gli assegni periodici corrisposti al coniuge” … mentre non sono deducibili le somme oggetto di pignoramento per il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento del coniuge, percepite dal figlio, iure successionis.

Le somme oggetto di pignoramento non sono giuridicamente gli “assegni periodici corrisposti al coniuge”, quindi non è prevista riguardo ad essi alcuna agevolazione fiscale.
Si tratta di un “quid iuris” completamente differente.
Inoltre il beneficiario delle somme pignorare è stato il figlio che ha “ereditato” il processo in cui era parte processuale sua madre.
Ti ricordo che gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli non rientrano tra gli oneri deducibili.

Il Testo Unico sulle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 concede la possibilità al coniuge separato o divorziato che, per effetto delle disposizioni del giudice eroga l’assegno periodico di mantenimento/assegno divorzile, di dedurre dal proprio reddito gli assegni stessi destinati all’ex-coniuge.
Gli assegni periodici rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito per il coniuge che li versa all’altro.

Sono deducibili dal reddito  complessivo del coniuge erogante gli assegni periodici:

ñ Erogati al coniuge;
ñ Erogati agli altri familiari;
ñ Corrisposti per testamento o donazione.

Gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli non rientrano tra gli oneri deducibili.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), all’art. 10 comma 1, prevede che “sono deducibili i seguenti oneri sostenuti dal contribuente”:

ñ Lettera c): “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”;
ñ Lettera d): “gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile;
Il TUIR consente di dedurre gli assegni periodici e alimentari e nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario (il coniuge o ex coniuge).

Ripeto: è deducibile l'assegno corrisposto al coniuge, non le somme pignorate a titolo di mancato versamento del mantenimento, percepite materialmente dal figlio.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

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