Vuoi chiedere un parere gratuito ai nostri Avvocati?

richiedi consulenza

Cassa integrazione per lavoratore in part-time





Il mio problema e'  questo al quale i sindacati non riescono a dare risposta:

la mia compagna ha svolto fino al 30 maggio (6 mesi in totale) un  orario partime al 50% per accudire figlia neonata,nei precedenti 18   anni ha sempre svolto lavoro full time sempre nella stessa azienda   dove ha svolto il parrtime quindi in caso venga messa in cigs nel mese di luglio, percepira' il   50 % o il 100 %? quanta anzianita' a  full time bisogna serve per aver   diritto alla cassa integrazione piena?

saluti



RISPOSTA



Attenzione, non facciamo confusione.
La tua compagna ha diritto senza alcun dubbio, all'indennità relativa alla CIGS, in quanto ne sussistono tutti i presupposti di fatto e giuridici.

1)sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa CIGS

2)almeno 90 giorni di anzianità di servizio presso l’azienda richiedente il trattamento

Inps

Circa la misura della suddetta integrazione salariale, l’art. 2 della legge n. 164/1975 dispone che il lavoratore ha diritto a percepire “l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 e il limite dell’orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali”.

Il legislatore parla di RETRIBUZIONE CHE SAREBBE SPETTATA !!! Dobbiamo guardare in prospettiva, non dobbiamo considerare il semestre appena trascorso, ai fini della determinazione dell'indennità, ma i 12 o 24 mesi della CIGS.
Ipotizziamo che domani la tua compagna sia collocata in CIGS. Quale retribuzione le sarebbe spettata se avesse continuato regolarmente a lavorare, per i prossimi 12/24 mesi ??? Una retribuzione piena. Bene, l'indennità sarà pari all'80 % di tale retribuzione !!!
E' irrilevante il part time, appena terminato, ai fini della determinazione della misura dell'indennità di CIGS.

Per retribuzione globale si deve intendere quella comprensiva di tutte le voci assoggettabili a contribuzione; l’individuazione della retribuzione “che sarebbe spettata” impone di guardare in prospettiva futura a ciò che il lavoratore percepirebbe normalmente se non fosse collocato in CIGS.
Vanno, quindi, computati tutti gli emolumenti “normali” della retribuzione, anche se non pagati mensilmente, quali mensilità aggiuntive, premi di produzione o rendimento, etc., oppure le voci “certe”, quali l’indennità di turno o la parte di retribuzione variabile, computandone la media; sono, invece, esclusi dal computo gli emolumenti che presupponevano l’effettiva prestazione lavorativa, come l’indennità una tantum (Cass11/01/1991 n. 206), lo straordinario, le indennità connesse a prestazioni o rischi particolari (come l’indennità di rischio contabile e simili).

RICORDIAMO CHE

con riferimento all'integrazione salariale straordinaria, la durata massima è di 12 mesi nei casi di intervento per crisi aziendale e di 24 mesi nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione.  Per queste ultime è ammessa la possibilità di 2 proroghe, di 12 mesi ciascuna, per i casi di maggiore complessità (art. 1, comma 3° e 5°, Legge 223/1991). 

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Vuoi chiedere un parere gratuito ai nostri Avvocati?

richiedi consulenza

parerelegalegratis.it pubblica centinaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca