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Periodo di preavviso cassa integrazione





Buongiorno,
l'azienda per cui lavoro come quadro 7°livello nel tessile da 2 anni e tre mesi sta operando una ristrutturazione aziendale. A fine luglio, esaurite le ferie, sarò messo in cassa integrazione a zero ore, poi sicuramente in mobilità. La comunicazione verbale è di ieri. Il mio quesito è il seguente: siccome nel periodo di preavviso non sono incluse sospensioni dal lavoro per ferie o malattia od altro, vorrei sapere se ciò vale anche per la messa in cassa integrazione, che è di fatto una sospensione dall'attività lavorativa;

in particolare sarebbe interessante capire cosa succederebbe se mi dimettessi prima delle ferie, il preavviso quando scadrebbe?

Mi dovrebbero pagare le ferie? (ne ho un po' di arretrate), l'azienda potrebbe trovarsi nella condizione di dovermi proporre un incentivo all'esodo? Grazie



RISPOSTA



Le disposizioni previste per le ferie e per la malattia non possono essere estese per interpretazione analogica anche alla cassa integrazione.

Trattasi infatti di disposizioni a carattere eccezionale che non possono essere oggetto di interpretazione estensiva, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi al codice civile.

Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

La sentenza della Corte di Cassazione del 16.07.1983, n. 4915, prevede che la malattia determini la sospensione del preavviso, con pagamento dell’indennità di malattia. Il preavviso riprende a decorrere dal rientro del lavoratore in azienda o dalla scadenza del periodo di comporto (il periodo massimo di copertura della malattia, che in genere è di 6 mesi).
In altre parole, se il lavoratore consegna oggi – 5 luglio – la sua lettera di dimissioni con un preavviso di 30 giorni e successivamente si ammala per un periodo di 10 giorni, egli potrà legittimamente lasciare il suo posto di lavoro, soltanto dopo 40 giorni dal momento del preavviso di dimissioni (30+10=40 gg., da conteggiare uno per uno).

Questa è la massima della suddetta sentenza della corte di cassazione: “La malattia del prestatore d'opera paralizza temporaneamente l'efficacia della dichiarazione di recesso del datore di lavoro e sospende il decorso del termine di preavviso fino alla guarigione del lavoratore o fino alla scadenza del termine di comporto. Il periodo di malattia fa slittare il termine del periodo di preavviso secondo il principio dell'efficacia reale del preavviso".

L'impossibilità di godere delle ferie, durante il periodo di preavviso invece, è previsto dalla contrattazione collettiva, oltre che dalla normativa, sempre alla luce del principio fondamentale dell'efficacia reale del preavviso medesimo.

Tanto premesso, una simile disposizione non è prevista per la cassa integrazione, quindi presentare il preavviso di dimissioni, prima di andare in cassa integrazione non comporterebbe alcun vantaggio per il lavoratore.

In assenza di specifiche previsioni normative, dobbiamo fare riferimento ai principali orientamenti della Suprema Corte di Cassazione. La Suprema Corte sostiene che non può pretendersi che i lavoratori dimissionari siano temporaneamente restituiti alle loro mansioni (nonostante la cassa integrazione), al solo fine di consentire il decorso dei termini di preavviso essendo una conclusione del genere non imposta dalla lettera della disposizione e allo stesso tempo contraria alla sua ratio. (Cass. N. 11569 del 20 novembre 1997 e Cass. N. 1289 del 23 dicembre 1997).

Laddove presentassi al datore di lavoro, il preavviso di dimissioni, domani stesso, le ferie sarebbero convertite in denaro, non potendo godere delle ferie durante il periodo di preavviso.

Ad ogni modo, il preavviso di dimissioni non farebbe sorgere in capo alla tua azienda, l'obbligo di proporre al dipendente un incentivo all'esodo.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

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