Rischi nell'acquisto di immobile ereditato
Gentile Avvocato,
sto per acquistare casa e desidero una Sua consulenza.
La storia dell'’immobile è questa:
L’immobile nel 2005 è stato donato dal figlio Tizio ai genitori Caia e Sempronio.
Nel 2008 uno dei donatari (Caia) è morta e di conseguenza la parte del bene di Caia ricevuto in donazione da Tizio è stata trasmessa per successione legittima agli eredi, ovvero all’altro coniuge donatario (Sempronio) ed all’unico figlio (Tizio ex donante), per le rispettive quote legittime.
Nel 2010 è morto l’atro genitore (Sempronio) e di conseguenza la sua parte del bene ricevuto in donazione è stato trasmesso per successione legittima all’unico figlio Tizio ex donante.
Quindi il bene donato da Tizio è tornato nel suo patrimonio per effetto della successione legittima.
Se acquistassi il bene da Tizio, gli eventuali eredi di Tizio (coniuge e figli) potrebbero impugnare l’atto di donazione o esercitare il diritto di opposizione alla donazione per riavere il bene donato in precedenza?
In particolare quali sono i rischi che corro?
In attesa di una tempestiva e sicura risposta porgo cordiali saluti
ZERO RISCHI !!!
Ho capito il senso della tua domanda, comunque …
Ti spaventa l'idea della collazione, ossia di conferire all'asse ereditario, quanto ricevuto per donazione dal de cuius, ai sensi dell'articolo 737 del codice civile.
Ma ad essere tenuti a conferire per collazione, sono “I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge (del de cuius ovviamente) che concorrono alla successione … “, mentre tu non dovrai conferire un bel niente per collazione, non avendo rapporti di parentela con Tizio !!!
A maggior ragione non avresti nulla da temere in caso di vendita dell'immobile.
Art. 737 del codice civile. Soggetti tenuti alla collazione.
I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.