Concorso, dichiarazione mendace nella domanda di un concorso pubblico
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Aggiornamento “riforma Orlando del casellario giudiziale”: quali procedimenti penali non si devono più dichiarare nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici?
A seguito della “riforma Orlando”, decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, non devono essere autocertificate nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, le seguenti fattispecie:
1) patteggiamento di pena sotto i due anni di reclusione, a prescindere dalla successiva estinzione del reato (art. 445 codice di procedura penale);
2) condanna con decreto penale di condanna, a prescindere dalla successiva estinzione del reato;
3) è stata ottenuta la riabilitazione penale (art. 178 del codice penale);
4) concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (art. 175 del codice penale);
5) condanna per una contravvenzione penale punita con la sola ammenda;
6) concessione della pena sospesa (sospensione condizionale della pena) e successiva estinzione del reato (art. 167 comma I del codice penale);
7) esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131 bis c.p.);
8) Condanna dal giudice di pace penale;
9) Nel caso di sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova (Art. 168 bis c.p.)
10) Ordinanza che dispone la sospensione del procedimento e inizio della messa alla prova per adulti (Art. 168 bis c.p.)
11) condanna per bigamia se il primo matrimonio è stato dichiarato nullo o annullato (Art 556 c.p.);
12) amnistia applicata alla condanna;
13) il reato è stato depenalizzato;
14) La misura di sicurezza emessa a seguito di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è stata di seguito revocata;
L'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2018 ha modificato l'articolo 28 comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario: “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24 comma 1”.
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Salve, in data 15 settembre 2011 presentavo domanda di ammissione ad un concorso interno per titoli ed esami per diventare Ufficiale del ruolo speciale dell'esercito italiano (essendo in servizio permanente nell'esercito in qualità di sergente). Nella compilazione della domanda indicavo erroneamente la mia residenza presso il comune di M. ma in realtà ero residente ad U., resomi conto dell'errore prontamente in data 7 dicembre 2011 facevo richiesta di residenza presso il comune di maddaloni. L'amministrazione militare per verificare che godessi dei diritti civili e politici chiedeva al comune di M. se ero iscritto nelle liste elettorali, e lo stesso rispondeva che non ero residente lì. Vengo contattato informalmente dal ufficio preposto per la verifica dei requisiti, dove mi espongono il problema ed io dichiaro che la mia precedente residenza era U.. Dato che ho vinto il concorso secondo voi ci possono essere problemi di esclusione, dato che in data di compilazione della domanda dichiaravo sulla stessa di essere residente in un comune dove in realtà non ero residente? Preciso che l'essere residente in un posto che in un altro non comporta nessuna sorta di beneficio. Grazie
Assolutamente no, per un motivo molto semplice. In genere nel bando è prevista l'esclusione del concorrente, laddove dichiari il falso nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, relative ai titoli di studio ovvero ai titoli attinenti al servizio reso presso una pubblica amministrazione.
Il motivo della previsione del bando è facilmente intuibile: se dichiarassi di essere laureato con 110 e lode, ma in realtà ti fossi laureato con 105, potresti avere dei benefici illegittimi nella classifica finale del concorso.
Ma dichiarare in assoluta buona fede (la buona fede si evince dal fatto che non hai avuto nessun beneficio dalla dichiarazione non corrispondente al vero) la residenza a M., anziché ad U., non ti ha comportato nessun beneficio ai fini della classifica.
Né tanto meno, stante la tua buona fede, la dichiarazione non corrispondente al vero potrebbe avere rilevanza penale, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445 del 2000, in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Escludo che tu possa essere estromesso dal concorso, stante la tua buona fede e l'irrilevanza dell'errore ai fini della classifica finale.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.