Responsabilità del medico, dell'equipe medica e della struttura ospedaliera
Nel novembre 2010 sono stato operato al colon per ricanalizzazione( per stomia); l'intervento e' stato difficoltoso ma e' riuscito senza problemi;a febbraio facendo una radiografia all'addome mi si evidenzia corpo estraneo nella cavita' addominale all'altezza dell'ipocondrio sx( pezza laparotomica 40x40 cm, tipica garza in addome), ho fatto la radiografia perche' avevo una fistola della parete addominale sin da quando sono stato dimesso scambiandola per liponecrosi, il primo marzo vengo sottoposto ad interventi chirurgico per togliere la garza; ho fatto 10 giorni di ricovero; sono stato dimesso con la ferita aperta in quanto ho avuto un'infezione di ferita, e' guarita per seconda intenzione dopo circa un mese e mezzo, facendo medicazioni giornalmente. Alla data di oggi sto abbastanza bene;ma sono ancora in malattia da novembre(la malattia mi verra' risarcita? sono un dipendente pubblico).Mi e' stato consigliato di fare un procedimento civile per un risarcimento danni. Vi chiedo una consulenza su questo caso.
E' il classico caso di responsabilità contrattuale del medico, dell'equipe medica e della struttura ospedaliera presso cui il professionista prestava la sua attività.
Non solo hai diritto di citare in giudizio il medico, ma anche l'equipe medica e la struttura ospedaliera, datrice di lavoro, al fine di ottenere un congruo risarcimento danni.
Il settore della responsabilità medica è stato spesso affrontato dalla giurisprudenza della cassazione e dalla giurisprudenza dei tribunali di merito.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 13758 del 7 aprile 2011), al medico, sul quale grava l’obbligo di garanzia nei confronti del paziente, viene sovente contestata l’omissione di obblighi terapeutici, diagnostici, di informazione e, più in generale, di tutti gli obblighi imposti dalla disciplina professionale e dalle leges artis.
Sempre secondo la suprema corte, il medico è responsabile e deve essere condannato al risarcimento danni, soltanto in presenza di un nesso di causalità tra la sua condotta negligente ed il danno cagionato al paziente. La cassazione fa quindi riferimento al fondamentale principio di causalità; ecco cosa afferma nella recentissima sentenza del 7 aprile scorso.
“Il principio/rapporto di causalità ha una enorme rilevanza nel diritto, in quanto consente di determinare se un dato evento è riconducibile ad un soggetto. La ricerca poi del “nesso eziologico” assume ancor maggiore rilievo nel diritto penale, in considerazione del principio di responsabilità personale sancito dalla Costituzione (art. 27 Cost.) e delle conseguenze che la sanzione penale comporta per l’autore del fatto reato. Si pone quindi il problema di stabilire quando, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento penale, un evento possa dirsi conseguenza di una determinata condotta. La presenza del nesso eziologico è inoltre di fondamentale importanza anche per condannare il soggetto agente, al risarcimento civile”.
Poniamoci la seguente domanda: è riscontrabile un nesso eziologico tra il danno che hai subito (garza in addome) e la condotta negligente del medico ??? Il nesso eziologico in questione è evidente come la luce del sole !!!
La responsabilità del medico è duplice: penale, avendo egli commesso il reato di lesioni colpose gravissime, ai sensi dell'articolo 590 del codice penale (potresti denunciarlo per questo, presso la Procura della Repubblica, carabinieri, questura) e civile, in quanto hai diritto ad un risarcimento dei danni subiti.
Il risarcimento non comprende soltanto il danno patrimoniale, ma anche il danno biologico, ossia il danno alla tua salute ed alla tua vita di relazione che indubbiamente, è stata gravemente lesa.
Se è vero che il danno patrimoniale è minimo, in quanto sei un lavoratore dipendente a cui è stata pagata la malattia (anche se ad esempio, i dipendenti pubblici subiscono una decurtazione dello stipendio, quando si mettono in malattia !!!), è anche vero che il danno alla salute ed alla vita di relazione è davvero ingente.
Riporto le argomentazioni della sentenza n. 204 del 14 settembre 2006 della Corte dei Conti. Riguarda il caso di un medico che ha dimenticato una garza nell'addome del paziente.
Il paziente ha ottenuto il risarcimento dalla ASL, responsabile in solido con il medico, e la ASL ha citato il medico, agendo in rivalsa nei confronti del professionista medesimo.
“La mancata rimozione di garza laparotomica dall'addome della paziente è fonte certamente di colpa grave versandosi non già in un caso di errore diagnostico, bensì in una fattispecie di grave negligenza colpevolmente serbata in occasione della ordinaria esecuzione delle procedure e delle tecniche chirurgiche: trattasi dell'omesso espletamento della c.d. "conta delle garze", che serve a verificare che all'esito dell'intervento chirurgico residui un numero di garze pari alla differenza tra quelle a disposizione prima di cominciare l'intervento e quelle in concreto utilizzate. Non è ammissibile, che medici chirurghi preposti all'ordinario espletamento di pratiche operatorie consuete e "routinarie", pongano in essere omissioni ed errori di siffatto genere. Tali omissioni, al contrario, evidenziano superficialità di condotta e leggerezza operatoria meritevoli di adeguata sanzione risarcitoria. E ciò anche in assenza di particolari condizioni di urgenza o di confusione che oggettivamente possano qualificare come "scusabile" l'errore professionale in cui gli stessi incorsero”.
Secondo la sentenza della Cassazione n. 36580 del 2009 inoltre, in caso di garza dimenticata nell'addome, è responsabile tutta l'equipe medica e non soltanto il chirurgo.
Cosa fare allora ??? Rivolgerti al tuo avvocato di fiducia per chiedere il risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) al medico, all'equipe medica, alla struttura ospedaliera; sporgere denuncia per lesioni personali colpose, ex articolo 590 del codice penale.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.