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Accettazione eredità espressa o tacita. Rinunzia con atto notarile





Buonasera.
Mio suocero è deceduto a fine 2008.
Mia moglie,unica erede,nei giorni successivi al decesso ha prelevato l'intera somma presente sul conto corrente bancario cointestato con il de cuius.
Entro 3 mesi dal decesso ha rinunciato all'eredità, con atto notarile.
La somma prelevata è ancora nella sua disponibilità.
L'inventario non è stato ancora fatto.
Cosa potremmo fare per impedire che mia moglie sia accusata di sottrazione di beni ereditari con revoca della rinunzia?
Cosa fare con questa somma? Chiedere la nomina di un curatore e darla a lui?
Chiedere l'inventario e in quella sede dare i soldi? E come giustificare il loro possesso?

Ringraziando per la risposta e in attesa del preventivo,saluto



RISPOSTA



Nella tua mail avevi parlato di INVENTARIO, ecco il motivo per cui avevo interpretato male le vostre intenzioni, facendo riferimento all'accettazione con beneficio di inventario.

Mi correggo, in considerazione della rinuncia all'eredità fatta da tua moglie.

Tua moglie, subito dopo il decesso del “de cuius”, ha prelevato il denaro presente sul libretto postale cointestato. In quel momento, ha accettato l'eredità in modo tacito, ai sensi dell'articolo 476 del codice civile. Lo status di erede può essere accettato in modo espresso (articolo 475 del codice civile) ed in modo tacito.

Art. 474 del codice civile. Modi di accettazione.

L'accettazione può essere espressa o tacita.

Art. 475 del codice civile. Accettazione espressa.

L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.


Art. 476 del codice civile. Accettazione tacita.

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Successivamente all'accettazione tacita dell'eredità, tua moglie ha rinunciato allo status di erede, con atto notarile. Questo non è possibile da un punto di vista giuridico. Colui che ha rinunziato, ex articolo 519 del codice civile può, successivamente, accettare l'eredità, ai sensi dell'articolo 525 del codice civile. Non viceversa … non è previsto dalla legge. Colui che ha accettato l'eredità, in modo espresso o tacito, non potrebbe successivamente rinunciare alla stessa. L'accettazione espressa o tacita non può essere revocata, ma soltanto impugnata per violenza o dolo, ai sensi dell'articolo 482 del codice civile.

Art. 519 del codice civile. Dichiarazione di rinunzia.

La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

Art. 525 del codice civile. Revoca della rinunzia.

Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.

Art. 482 del codice civile. Impugnazione per violenza o dolo.

L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Tanto premesso, non servirebbe a nulla fare inventario (non ha accettato con beneficio di inventario) o nominare il curatore speciale. Laddove i creditori dovessero venire a conoscenza dell'accettazione tacita dell'eredità, da parte di tua moglie, potranno far valere i loro diritti di credito sul patrimonio personale della stessa, ossia “far decadere gli effetti della rinunzia all'eredità”.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

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