3 Consulenze:
1 - Rimborso buono acquisto. Presentazione buono acquisto oltre la scadenza
Buona sera,
in un negozio mi sono fatto fare un buono di acquisto, da regalare ad un conoscente. Il negozio ha emesso il buono con regolare scontrino fiscale, indicando una scadenza a tre mesi dalla data di emissione. Il conoscente si è recato al negozio con una decina di giorni di ritardo rispetto alla scadenza del buono e ovviamente il negozio ha rifiutato il buono.
Considerando che ho eseguito un pagamento per cui non ho usufruito ne di beni ne di servizi, non ho il diritto al rimborso anche parziale dell'importo pagato?
Da ignorante in materia, la cosa che non mi torna è che pur riconoscendo al negozio il diritto di non accettare il buono, in quanto scaduto, esso possa trattenere anche il denaro, che mantiene invece validità.
cordiali saluti
RISPOSTA
Il buono acquisto è semplicemente un mezzo di pagamento equipollente al denaro. Il buono acquisto non è un “bene” nel senso più classico del termine, ma un sistema di pagamento, in base ad un accordo tra il cliente ed il negoziante.
Non a caso, nella tua mail, non hai usato il termine acquistare il “buono acquisto”, ma “mi sono fatto fare un buono acquisto” … immagino che consapevolmente, tu ti sia reso conto che un buono acquisto non si potrebbe acquistare. Il buono acquisto è un accordo con il negoziante, con cui il cliente in concreto afferma: “ti anticipo 300 euro per conto di colui che si presenterà nei prossimi tre mesi con il buono acquisto”.
Potremmo paragonare il buono acquisto ad un titolo al portatore equipollente al denaro. Magari sui libri di diritto privato non troveremo un paragrafo dedicato ai buoni acquisto, ma il loro funzionamento è identico ai titoli al portatore utilizzabili come strumenti di pagamento.
Facciamo un altro esempio: i buoni pasto consegnati dal datore di lavoro hanno anch'essi una scadenza, in genere aprile dell'anno successivo alla loro emissione. Se non li dovessi consumare entro aprile ??? Il negoziante non li accetterebbe più in pagamento, ma il datore di lavoro li sostituirebbe con altri buoni pasto aggiornati !!!
Cosa c'entra con la nostra storia: i buoni acquisto, i buoni pasto sono strumenti di pagamento come il denaro ed esattamente come la moneta, non possono scadere nel vero senso della parola. Il tuo buono acquisto aveva una scadenza di tre mesi, perché dopo i tre mesi sarebbero iniziati i saldi ed il buono acquisto avrebbe aumentato il suo valore reale (se a Natale con quel buono acquisto avresti acquistato un cappotto, a metà gennaio, un cappotto ed un pantalone !!!).
La scadenza trimestrale del buono acquisto affonda le sue ragioni in queste circostanza. Il negoziante vuole evitare che il buono acquisto sia speso durante il periodo dei saldi, quando i prezzi si abbassano ed il valore reale della moneta sale.
Tanto premesso, è semplicemente da pazzi sostenere che il buono acquisto non utilizzato non possa essere rimborsato. Il buono pasto è moneta e se non utilizzato nei termini, deve ritornare nella forma liquida di denaro (salvo che sul buono acquisto non sia scritto espressamente “se non utilizzato entro tre mesi non dà diritto al rimborso”) !!!
Del resto le nostre conclusioni sono in sintonia con l'articolo 1463 del codice civile che prevede quanto segue, per quanto riguarda i contratti a prestazioni corrispettive:
se una parte non può usufruire della prestazione per impossibilità sopravvenuta, la controparte deve restituire la prestazione già ricevuta, secondo le norme sull'indebito.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Diritto al rimborso buono regalo per pratica commerciale non trasparente, per assenza di adeguata informazione nei confronti dell'acquirente.
Buongiorno,
Mia moglie mi ha regalato, il Natale scorso, un buono di 200,00 € da usufruire per i campi da tennis dell’ASD “xxxxxxxxxxx”.
La società ha emesso una ricevuta dove è scritto il montante versato e “buono corpo” (vedere allegato). Non è indicata una scadenza e non é indicato che il buono non è rimborsabile.
Io ho usato il buono in 2 occasioni ma il trattamento che ho ricevuto da parte dei dipendenti é stato sgradevole. Per tale motivo, ho chiesto di avere il rimborso del credito ancora disponibile sul buono (pari a 142 euro). L’associazione si rifiuta sostenendo che il buono non é rimborsabile.
Quando mia moglie ha effettuato il buono non le era stato detto che il buono non era rimborsabile. L’unica puntualizzazione che le era stata fatta era che il buono era utilizzabile fino ad Ottobre 2018. Considerando che il pagamento é giá stato fatto ma che decido di non voler più usufruire del servizio, non ho il diritto al rimborso dell'importo ancora disponibile sul buono?
Da ignorante in materia, la cosa che non mi torna è che, non avendo specificato che il buono non era rimborsabile, trattengano il denaro ancora disponibile sul buono tentando di costringermi ad usufruire di un servizio di cui non sono soddisfatto.
In attesa di un vostro gentile riscontro, ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti,
RISPOSTA
In questo caso, il buono acquisto è rimborsabile, oltre che in ragione della regola generale di cui sopra, anche in considerazione della violazione degli articoli 2, II comma, lettera b) c), c bis), e) Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, oltre che degli art 1175 e 1375 del codice civile.
L’art. 2, II comma, lettera b) c), c bis), e) Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 prevede quanto segue:
“Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
b) alla sicurezza e alla qualita’ dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita’;
c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealta’;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equita’ nei rapporti contrattuali;”
Il comportamento dell'associazione sportiva dilettantistica viola i principi di buona fede, correttezza e lealtà imposti dal Codice del Consumatore. Sussiste inoltre la violazione dell’art. 21 comma I lettera b) Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; tale norma espressamente prevede quanto segue: “E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero su……..
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice”.
Tanto premesso, la ASD in questione non ha pubblicato sul suo sito web alcun regolamento in materia di buoni regalo – buoni acquisto servizi, né tanto meno una copia di questo regolamento è stata consegnata all'acquirente al momento dell'acquisto del buono (pratica commerciale poco trasparente e scorretta nei confronti dell'acquirente).
Sul buono regalo non è indicata alcuna scadenza, non sono indicati i diritti del consumatore, non è indicato il diritto di sostituzione o rimborso del buono - regalo. Non è stata sottoposta alla firma all'acquirente, alcuna informativa per la presa d'atto delle condizioni di acquisto del buono; parlare di adeguata informazione e corretta pubblicità, in questo caso … fa persino sorridere!
La cessione di questi buoni – regalo, praticamente “in bianco” (tipo ricevuta del pagamento del canone di locazione di un appartamento … ), è forse una pratica commerciale posta in essere secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà?
E' forse una pratica commerciale TRASPARENTE ???!!!
In considerazione delle violazioni di legge di cui sopra, il buono regalo deve essere considerato rimborsabile. Consiglio di procedere con atto di citazione al giudice di pace per ottenere il rimborso.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
3 - Prescrizione decennale del buono regalo se non è indicata una scadenza
Buongiorno, mi è stato regalato un pranzo per l'ammontare di cento euro presso un ristorante.
Il ristorante ha emesso il buono senza indicare la data di scadenza.
Ora a distanza di più di un anno alla mia richiesta di poterlo usufruire dice che ormai è scaduto.
Io ho fatto presente che non era presente la scadenza e in risposta mi è stato detto che tutti i buoni scadono dopo sei mesi.
Come devo comportarmi?
Grazie
RISPOSTA
Ribadisco che non esiste una norma di legge che prevede la scadenza di tutti i buoni regali dopo sei mesi.
La scadenza del buono regalo viene indicata sul buono stesso oppure nelle condizioni generali di contratto che il ristorante fa firmare al cliente, al momento della concessione del buono (rilasciando una copia delle condizioni generali di contratto al cliente).
Generalmente quando il commerciante regala il buono al suo cliente, fa firmare innanzitutto l'informativa privacy e poi anche le condizioni generali di contratto che regolano il buono, anche a proposito della sua scadenza.
Se tutto questo non è stato considerato, se non proprio non troviamo una scadenza del buono da nessuna parte, dobbiamo ragionare secondo i principi generali del diritto in materia di prescrizione.
Esaminiamo allora questi tre articoli di legge in materia di prescrizione.
Quale si applica al tuo buono regalo?
Art. 2946 del codice civile. (Prescrizione ordinaria decennale).
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Art. 2954 del codice civile. (Prescrizione di sei mesi).
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
Art. 2955 del codice civile. (Prescrizione di un anno).
Si prescrive in un anno il diritto:
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Si prescrive in sei mesi il diritto del ristoratore al pagamento del vitto che somministra; ma il diritto del cliente al pasto indicato nel buono regalo, non si prescrive né in sei mesi, né in un anno (art. 2955 del codice civile), ma in dieci anni ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.
Questo ristoratore vuole applicare al suo cliente, il termine di prescrizione semestrale che si applica ai suoi diritti di credito verso il cliente! Spero di essermi riuscito a spiegare … perché è tutto davvero assurdo!
Dovresti procedere con ricorso al giudice di pace, per ottenere il rimborso in denaro del valore “facciale” del buono regalo che è stato illegittimamente rifiutato dal ristoratore.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1175, 1375, 2946, 2954, 2955 del codice civile
- DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

