Pignoramento mobiliare presso la banca tesoriera del comune
Tizio esegue un pignoramento mobiliare presso terzi contro un Comune presso la banca tesoriera; il comune si oppone dichiarando che le somme sono state vincolate ex art.159 dlgs 267/2000, con una delibera immediatamente esecutiva del 03 luglio (sabato) mentre il ppt è stato eseguito in data 05 luglio (lunedì); la copia della delibera è stata inviata alla banca tesoriera in data 13 luglio, è stata pubblicata per 15 gg. dal 12 al 27 luglio e nel certificato di pubblicazione si dichiara che la delibera di vincolo è divenuta esecutiva decorrendo 10 giorni dalla pubblicazione ossia il 12 luglio. La delibera di vincolo delle somme è valida? Il 04 luglio era già esecutiva? In pendenza del pignoramento mobiliare Tizio può eseguire pignoramento immobiliare? Come può fare Tizio a provare se vi sono stati pagamenti fuori dal vincolo? Quale altra strada può seguire Tizio per ottenere le somme dovute?
RISPOSTA
Come è possibile sostenere che una delibera sia immediatamente esecutiva, se nel certificato di pubblicazione è scritto chiaramente che la delibera di vincolo diventa esecutiva decorrendo 10 giorni dalla pubblicazione, ossia 10 giorni a partire dal 12 luglio ??!!
E' evidente che il dirigente del servizio finanziario ha commesso delle ingenuità e adesso il comune si ritrova letteralmente ad arrampicarsi sugli specchi !!!
Affermo questo, perché l'operatività dei vincoli di cui al comma 2 non è automatica, ma subordinata a determinati adempimenti da parte degli organi di gestione dell'amministrazione comunale.
Attenzione: la giunta deve adottare una deliberazione per ogni semestre … e già qui il primo errore dell'organo esecutivo. La delibera per il secondo semestre dell'anno doveva essere adottata e notificata al tesoriere, prima che iniziasse il mese di luglio, ossia prima che avesse inizio il secondo semestre !!!
Secondo errore concettuale: secondo il comma 3, la deliberazione non solo deve essere adottata per ogni semestre, ma deve essere notificata al tesoriere. La notifica della deliberazione al tesoriere è uno degli adempimenti previsti dal terzo comma, per l'operatività effettiva dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2.
Più che parlare di deliberazione invalida, parlerei di deliberazione tardiva, adottata e notificata in ritardo al tesoriere, successivamente all'apposizione del vincolo derivante dal pignoramento presso terzi. Insomma al momento dell'apposizione del vincolo del pignoramento, l'operatività dei vincoli all'esecuzione forzata di cui al comma 2, non era ancora effettiva, in mancanza degli adempimenti necessari, previsti dalla legge.
Se sul certificato è scritto che la deliberazione diviene esecutiva dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione … mi sembra inverosimile che sia immediatamente esecutiva. Quand'anche lo fosse, sarebbe stata notificata al tesoriere in data successiva al pignoramento.
Per quanto riguarda la possibilità di cumulare il pignoramento immobiliare con quello mobiliare, rinvio all'articolo 483 del codice di procedura civile, ossia il cumulo dei mezzi di espropriazione. La risposta è ovviamente affermativa.
Come può fare Tizio a provare se vi sono stati pagamenti fuori dal vincolo?
Secondo la sentenza del TAR Sicilia Palermo, sez. I, del 26 gennaio 2009 n. 103. Secondo i giudici amministrativi “la protezione qualificata delle somme ex art. 159 comma 2, non opera in via automatica ma nel rispetto delle ulteriori modalità introdotte dalla corte costituzionale, con sentenza 211/2003. L'operatività di tale vincolo con la conseguente declaratoria di nullità od inefficacia delle procedure esecutive è condizionata dalla prova, da parte del comune di avere effettuato i pagamenti delle fatture, così come pervenute per il pagamento, seguendo l'ordine cronologico”.
Attenzione, l'onere della prova di avere rispettato le modalità della 211/2003, ricade per intero sul comune. Non è Tizio a dover provare l'esistenza di pagamenti fuori dal vincolo, ma il comune a dover dimostrare di avere rispettato gli adempimenti di cui al comma 3, oltre alle modalità previste dalla sentenza della Cassazione.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.