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Trasferimento del lavoratore in altro reparto, mobilità volontaria, pubblicazione bando, procedura interpello





SALVE E GRAZIE
SONO UN DIPENDENTE DI RUOLO DEL MINISTERO DEL LAVORO. HO FATTO DOMANDA DI MOBILITA' VOLONTARIA ALL'INTERNO DELLO STESSO MINISTERO, MA IN UN UFFICIO DISTANTE UNA TRENTINA DI KM DALLA MIA SEDE ATTUALE. HO INDICATO SU QUESTA DOMANDA I REPARTI IN CUI CHIEDO DI ESSERE TRASFERITO.
ORA LE CHIEDO SE  POSSO RIFIUTARE IL TRASFERIMENTO  SE NON VENGO ACCONTENTATO  O SE POSSO RIFIUTARE A PRESCINDERE PER ESIGENZE FAMIGLIARI MUTATE .IN BASE A QUALE ARTICOLO???? GRAZIE



RISPOSTA



Dobbiamo distinguere tra domanda di mobilità volontaria, all'interno di una procedura prevista da apposito bando (interpello), e domanda di mobilità presentata volontariamente dal dipendente pubblico.

In caso di interpello, in genere, il bando prevede che il concorrente non possa rifiutare il trasferimento richiesto o possa rifiutarlo entro 7 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva … potrebbe prevedere anche altre clausole, a discrezione del dirigente amministrativo che provvede alla redazione del bando medesimo.

In caso di domanda volontaria al di fuori del bando, il dipendente non è assolutamente obbligato ad accettare il trasferimento medesimo, anche nel caso in cui sia stato accontentato. A maggior ragione nel caso in cui non dovesse essere stato accontentato. Non deve nemmeno giustificare il suo rifiuto, visto che non esiste un obbligo giuridico per cui non potrebbe cambiare idea. Non siamo nell'ambito delle regole imposte da una procedura prevista da un bando pubblico … è un'iniziativa di un singolo dipendente.

Ora tu mi chiedi: in base a quale articolo posso rifiutare il trasferimento ??? La domanda non è posta bene. Dovremmo chiederci semmai in base a quale norma il dipendente richiedente dovrebbe essere obbligato/vincolato alla sua richiesta di trasferimento ??!!
Non esiste nessuna norma in tal senso !!!

In materia di trasferimento del lavoratore dipendente, sussistono due ipotesi di trasferimento obbligatorio per il dipendente medesimo. La prima: l'articolo 2103 del codice civile che prevede che il lavoratore “non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.

Art. 2103 del codice civile. Mansioni del lavoratore.

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.

Poi c'è la mobilità obbligatoria prevista dalla legge Brunetta, in caso di esubero del personale dell'unità lavorativa/reparto, di oltre 10 unità di personale.

La tua domanda di mobilità, essendo al di fuori di un bando, giuridicamente, è soltanto una proposta. Hai chiesto al tuo datore di lavoro se c'è la possibilità di essere trasferito nel reparto X, senza obbligarti ad accettare l'eventuale trasferimento !!!
Hai semplicemente sondato il campo per verificare la possibilità astratta di un trasferimento … non è sorto nessun obbligo giuridico in capo al dipendente.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

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