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Comunione legale dei beni, separazione legale dei beni, regimi patrimoniali della famiglia





Separazione consensuale omologata il 15 maggio 2009,casa coniugale di proprieta' di entrambi assegnata a me per via della bambina ,su di essa grava un mutuo che paghiamo entrambi nella misura del 50%,tra le condizioni di separazione ho voluto e solo per il mio buon senso visto che la stessa e' stata chiesta dal marito,riconoscere che per l'acquisto della casa sono stati impiegati 190,000 euro derivanti dalla vendita di un bene personale del marito. Naturalmente che quei denari provenissero dalla vendita di una casa presa prima del matrimonio,non sono stati certificati per esempio con un atto notarile quindi sono entrati nella comunione dei beni.
L'avvocato palesemente di parte visto che mio marito era gia' suo cliente,lo ha scritto sulla carta di separazione ma io ho letto che la comunione dei beni non e' derogabile nemmeno con un accordo tra le parti. Se io cambio idea per sopraggiunti gravi problemi con lui posso farlo?



RISPOSTA



Dal contenuto della tua mail, mi rendo conto che sei già informata sui contenuti normativi della comunione legale dei coniugi.
Tanto premesso, andrò subito al dunque …

L'articolo 179 del codice civile, lettera f, prevede che siano esclusi dalla comunione legale dei beni,

f)i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

ATTENZIONE: purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

Nell'atto di acquisto della casa coniugale … non in un'autonoma scrittura privata tra i coniugi successiva all'atto, non all'interno del verbale di separazione dei coniugi.

Art. 179 del codice civile. Beni personali.

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

Sull'atto di acquisto della casa coniugale, risulta ESPRESSAMENTE che il corrispettivo parziale di 190.000 euro proveniva dalla vendita di un bene personale del marito ??? Assolutamente no.

Ciò significa che tuo marito, di sua spontanea volontà, al momento dell'acquisto, desiderava che i suoi 190.000 euro entrassero a far parte della comunione dei beni.

La tua ammissione in sede di separazione dei coniugi, non cambia la sostanza della presente vertenza. Quella somma è stata concessa da tuo marito alla comunione legale e tu nella separazione, ne hai preso atto.
La tua ammissione non significa certamente che tuo marito è rientrato in possesso del denaro che aveva in precedenza concesso alla comunione.

Per questo motivo hai facoltà di cambiare idea … anzi per essere più tecnici e precisi, di far valere l'irrilevanza della tua dichiarazione.

Tali dichiarazioni devono essere fatte nell'atto di acquisto della casa coniugale e non in altra sede. In altra sede non hanno alcuna rilevanza giuridica.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

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