Apertura di nuove sorgenti e altre opere, legittima esplicazione del diritto di proprietà, distanze
Sono proprietario di un terreno in un piccolo centro abitato della Puglia,davanti al mare,in cui è ubicata una costruzione destinata a mia abitazione e alla attività lavorativa (ristorante).
In questo terreno si trovano 2 pozzi regolarmente registrati esistenti da 30 e da 50 anni. 2 o 3 anni fa il proprietario del lotto di terreno mio vicino a monte (si tratta di mio cugino) realizza un pozzo senza nessuno studio,progetto o autorizzazione col risultato di interrompere la falda acquifera che alimentava i miei 2 pozzi.
Per risolvere il problema decidiamo d'accordo con il tecnico-geometra di utilizzare in comune il suo pozzo. Impianto a mie spese un motore con una tubazione che mi rifornisce dell'acqua che utilizzo per scopi di giardinaggio e per i raffreddamento di alcuni motori di gelateria.
Il tecnico doveva fare uno scritto con gli accordi raggiunti,ma per trascuratezza il tempo è trascorso senza che sia stato stilato e sottoscritto alcun documento. Il risultato è che adesso mio cugino rifiuta categoricamente di sottoscrivere qualsiasi cosa con la motivazione che non vuole creare servitù alla costruzione che in questi 2 anni ha realizzato in corrispondenza del pozzo.
Ne consegue per me una precarietà nell'utilizzo dell'acqua perchè è chiaro che nel tempo avrebbe totale discrezionalità nel permettermi l'utilizzo o levarmelo.
In sintesi mi dice (o minaccia) che se io porto avanti legalmente la mia istanza di avere uno scritto....se sarà costretto a farlo lo farà... altrimenti mi farà togliere il motore.In questa logica a Lui conviene che io vado avanti legalmente perchè potrebbe solo guadagnarci nel caso io perda!
Trovo assurdo che i conflitti tra parenti debbano essere risolti per vie legali !!! Medito se rivolgermi ad un legale, ad un giudice di pace. Ho provato a spiegare inutilmente a mio fratello che sono tutelato dalla legge (art.911 c.c.).....
Questi sopra-descritti sono i fatti.
Leggendo l'art 911 ed essendomi informato con ricerche online anche di sentenze (es. Cassazione n°6928 del 1995) mi sembra di avere la legge dalla mia parte e che addirittura potrei chiedergli di ripristinare la situazione precedente!
cosa mi consigliate di fare? ...ci sono problemi di prescrizione per questo tempo trascorso.
Esistono soluzioni alternative alle vie legali che mi garantiscano nel futuro l'utilizzo dell'acqua?
Attendo vostra risposta e vi ringrazio anticipatamente
RISPOSTA
In seguito, una breve ma concisa panoramica in materia di giurisprudenza relativa all'articolo 911 del codice civile.
Inutile aggiungere che sia la legge che la giurisprudenza riconoscono al 100% le tue ragioni.
Art. 911 del codice civile. Apertura di nuove sorgenti e altre opere.
Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell'articolo 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.
L’art. 911 è inteso ad impedire l’apertura di sorgenti o l’esecuzione di opere dirette ad estrarre acqua dal sottosuolo, che possano influire, riducendolo, sul volume dell’acqua già assorbita dal vicino; esso è preordinato a tutelare, quindi, indipendentemente dalla distanza a cui le predette opere sorgano rispetto al confine del fondo contiguo, un interesse del tutto diverso, qual è, appunto, la precostituita utilizzazione delle acque sotterranee, già fatta dal vicino per uso di irrigazione o per usi industriali o domestici.
Cass. civ., sez. II, 28 agosto 1975, n. 3026.
Chi esegue opere per estrarre acque dal sottosuolo, oltre a rispettare la distanza di cui all’art. 889 c.c., deve osservare il dettato della norma di cui all’art. 911 c.c., la quale è diretta a tutelare il proprietario del fondo che già usi delle acque (non pubbliche) di falda, accordando protezione all’utilizzazione cronologicamente prioritaria che quello ne abbia fatto, mediante il divieto, imposto
al proprietario del fondo vicino, di eseguire opere che determinino l’emungimento o la recisione della vena acquifera oggetto dello sfruttamento già in atto. Pertanto, l’opera del vicino può essere consentita solo allorché, pur insistendo sulla stessa vena, non rechi nocumento al precedente utente, ossia in quanto, per l’abbondanza dell’acqua di falda rispetto all’utilizzazione fattane dal medesimo, non arrechi pericolo di limitarla o di comprometterla.
Cass. civ., sez. II, 19 giugno 1995 n. 6928.
L’apertura di sorgenti, quale legittima esplicazione del diritto di proprietà, deve essere effettuata non solo con il rispetto delle distanze indicate dall’art. 891 c.c., ma anche con l’osservanza delle maggiori distanze e con l’esecuzione delle opere necessarie per evitare il pregiudizio ai fondi e sorgenti altrui (art. 911 c.c.), con la conseguenza che, nel caso di dolosa o colposa inosservanza di queste maggiori distanze e cautele, il proprietario che ha eseguito le opere assume la responsabilità (extracontrattuale) dei danni arrecati (ai sensi dell’art. 2043 c.c.) e non il mero obbligo di pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 912 c.c., che si riferisce alle estrazioni ed utilizzazioni dell’acqua legittimamente eseguite nell’esercizio del diritto di proprietà e non ha, quindi, natura risarcitoria ma solo funzione di corrispettivo da liquidare con criteri equitativi in modo da compensare gli opposti interessi.
Cass. civ.,sez. II, 3 dicembre 1994, n. 10401
Dà luogo a danno ingiusto l’emungimento di una vena idrica che alimenta un pozzo, per effetto dell’escavazione di altro pozzo in un fondo vicino, eseguita senza l’osservanza delle cautele e distanze necessarie per evitarlo Qualora il proprietario del fondo, nel procedere alla ricerca e alla estrazione delle acque esistenti nel fondo, incorra nella dolosa o colposa inosservanza
delle distanze e delle cautele prescritte dagli artt. 891 e 911 c.c. e determini un emungimento o una recisione di vene d’acqua, con pregiudizio per l’utilizzazione precedente del vicino, si va oltre l’ipotesi della mera collisione di diritti soggettivi e si verte, invece, nell’ambito concettuale dell’illecito e delle conseguenti sanzioni d’ordine restitutorio e risarcitorio. Per converso, si ha collisione di diritti soggettivi nel caso in cui la situazione precostituita subisca alterazione nonostante che siano state osservate le distanze e attuati gli accorgimenti richiesti da una prudente e adeguata valutazione tecnica: in tale caso la risoluzione del conflitto è demandata al potere equitativo del giudice, ai sensi e secondo i criteri di cui al successivo art. 912 c.c.
Cass. civ., sez. II, 5 aprile 1975, n. 1219.
Tanto premesso, la condotta di tuo fratello, in palese violazione dell'articolo 911 del codice civile, comporta conseguenze di carattere restitutorio e risarcitorio.
Il giudice lo condannerà al ripristino dello “status quo ante”, ossia alla distruzione del suo pozzo, oltre che al risarcimento del danno ingiusto alla tua proprietà, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
La competenza è del tribunale civile ai sensi dell'articolo 9 del codice di procedura civile. La competenza del giudice di pace è circoscritta dall'articolo 7 del medesimo codice.
Non sussistono assolutamente problemi di prescrizione; si ritiene applicabile la prescrizione ordinaria decennale, prevista dall'articolo 2946 del codice civile.
Soluzioni alternative al ricorso al tribunale ??? Dal contenuto delle risposte di tuo cugino, mi sembra un'impresa titanica farlo ragionare. Sarebbe del resto nel suo interesse trovare un accordo.
A mio parere, non sussistono alternative al ricorso al tribunale civile.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

