Requisiti validità testamento olografo
Buona sera.
A seguito del decesso di mia zia (originaria dell'Albania ma cittadina italiana dal 1968), vedova, senza più genitori e senza mai aver avuto figli, è stato trovato in cassaforte a casa sua una lettera datata 2005 scritta ma non firmata in cui indica beneficiari alla sua morte mio padre cioè suo cognato (fratello di suo marito morto) e un suo nipote albanese (figlio di un suo fratello premorto).
Chiedo se esiste una qualche possibilità che tale volontà testamentaria sia valida e ,in caso negativo, se gli eredi legittimi sono i fratelli e sorelle in vita o i figli dei fratelli/sorelle premorti.
Grazie. Saluti.
La lettera non può essere considerata testamento olografo, ai sensi dell'articolo 602 del codice civile, in quanto priva della sottoscrizione in calce di pugno del testatore.
E' INVALIDA OLTRE CHE INEFFICACE !
Art. 602 del codice civile. Testamento olografo.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Gli eredi legittimi sono i fratelli ed i discendenti dei fratelli premorti per rappresentazione.
Facciamo un esempio.
- Asse ereditario di 100.000 euro
- quattro fratelli A B C D
- D è premorto ed ha avuto tre figli D1 D2 e D3.
- A B e C avranno una quota di 25.000 euro cadauno.
- D1 D2 e D3 avranno una quota di 8.333,33 euro cadauno (25.000 / 3 figli).
Spero di essere stato chiaro. Allego le norme in materia di rappresentazione ereditaria.
Art. 467 del codice civile. Nozione.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468 del codice civile. Soggetti.
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.