Aspettativa del dirigente medico per tutta la durata di lavoro a termine





Sono Dirigente Medico a tempo indeterminato presso AUSL di Bologna, in aspettativa dal 2009 perché da quella data lavoro nella AUSL di Sassari con pari qualifica ma con incarichi a tempo determinato. Se smetto di lavorare presso l'ausl di Sassari ed accetto incarico di medico INPS sicuramente con contratto COCOCO, l'AUSL di appartenenza (Bologna) potrà concedermi altra aspettativa e conservare così il posto di ruolo? grazie attendo risposta.



RISPOSTA



Non è possibile ottenere l'aspettativa per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 8 lettera B dell'articolo 10 del contratto collettivo integrativo del 10 febbraio 2004, per un incarico di collaborazione CO.CO.CO. ovvero CO. CO. PRO.
Tale aspettativa risulta giustificata soltanto in ragione di un rapporto di lavoro determinato di natura subordinata, non per una collaborazione senza vincoli di subordinazione.
Del resto, la norma del contratto integrativo applicabile alla presente situazione, è molto chiara e fa riferimento ai “rapporti di lavoro a tempo determinato”, rapporti di lavoro quindi di natura subordinata, escludendo implicitamente i contratti di collaborazione.

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16075

8. L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: 
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; 
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico - privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali. L'incarico già conferito al dirigente dall'azienda o ente che concede l'aspettativa è sospeso per la durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla durata dell'aspettativa, si applica l'art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000:


Decorsi quattro mesi dal tuo rientro in servizio presso la AUSL di Bologna, potresti chiedere semmai l'aspettativa di mesi 12 (massimo 12 mesi) per esigenze personali o familiari.

Aspettativa (Articolo 10 CCNL integrativo 10 febbraio 2004 modificato dall'articolo 24 CCNL3 novembre 2005)

1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 

2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lett. c) sempre del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996 e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.


A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.