Contratto di locazione di stanza singola
Salve ho affittato una stanza da qualche settimana in un appartamento condiviso con altri due inquilini. Ho qualche dubbio su alcuni punti del contratto che riporto sotto e che devo ancora sottoscrivere. Penso di rimanere per qualche mese, al massimo fino a fine anno. Fra la sig...........locatore e sig..........conduttore Si conviene e si stipula quanto segue: La sig...........concede in locazione al sig............che accetta parte dell'appartamento ammobiliato posto nell'edificio condominiale in...... LA LOCAZIONE SARA REGOLATA DAI SEGUENTI PATTI E CONDIZIONI: Il presente contratto avrà la durata di anni quattro dal ......al.....poi rinnovabili; un'eventuale disdetta dovrà essere comunicata dall'una all'altra parte per mezzo di lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza. Le spese di bollo saranno a carico del conduttore mentre la quota di registrazione sarà pari alla metà; in caso di disdetta anticipata le spese di denuncia di recesso agli effetti fiscali sono a carico della parte conduttrice. L'immobile, gli infissi e gli impianti vengono consegnati in condizione di normale manutenzione e come tali dovranno essere riconsegnati al termine della locazione. Le spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile, degli infissi e degli impianti saranno a carico della parte locatrice, mentre saranno a carico della parte conduttrice le spese per la manutenzione straordinaria:revisione biennale caldaia, manutenzione dei rubinetti e sifoni dei fili elettrici e suonerie, delle serrature e chiavi, dei vetri, l'imbiancatura della camera e della cucina ed eventuali danni al mobilio e impianti; altri lavori di piccola manutenzione. L'inquilino risponde dei danni che derivassero dall'aver dimenticato aperti i rubinetti dell'acqua. I locali vengono consegnati e riconosciuti perfettamente puliti e come tali dovranno essere riconsegnati al termine della locazione a cura e spese della parte conduttrice autorizzando in difetto l'addebito delle spese. Premetto c'e' un'errore tra conduttore e locatore per quanto riquarda le spese ordinarie e straordinarie(che farò correggere) e Vi chiedo se così scritto mi da la certezza di poter disdire anticipatamente, e se comunque si puo' sempre essere disdetto un contratto d'affitto da conduttore. Poi una settimana fà c'è stato un problema di infiltrazioni nel piano sottostante al nostro, causato dalla nostra doccia o da problemi più gravi; mi è stato detto dalla locatrice che io non c'entro però non vorrei che una volta firmato il contratto, magari tra qualche mese mi venisse chiesto di contribuire, anche se credo che le infiltrazioni siano a carico della parte locatrice(manutenzione straordinaria). Poi comunque sembrerebbe che tutte le spese ordinarie, spettino solo a me, infatti non viene considerata la divisione con gli altri inquilini, si pensi all'imbiancatura della cucina e la manutenzione della caldaia e all'eventualità di dimenticare i rubinetti aperti. E infine, vorrei sapere se questa spesa(affitto) è deducibile con la dichiarazione dei redditi visto che mi sono trasferito per lavoro. Cordiali saluti
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In effetti il contratto di locazione della stanza singola che ti appresti a stipulare, è carente, da un punto di vista giuridico, per i seguenti motivi:
1) sussiste un errore grossolano, in quanto le spese straordinarie di manutenzione devono essere sopportate dal proprietario, ai sensi dell’articolo 1576 del codice civile. Riporto l’articolo 1576 del codice civile:
Art. 1576 c.c.: Mantenimento della cosa in buono stato locativo.
Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Non solo il proprietario deve rispondere delle spese di straordinaria manutenzione, ma anche di quelle ordinarie. L’inquilino deve provvedere soltanto alla piccola manutenzione (ad esempio, riparare una tapparella, una persiana, la maniglia della porta o della finestra …). Perché non scrivere così: “le parti, in riferimento all’articolo 1576 del codice civile determinano che le spese per la piccola manutenzione siano a carico del conduttore, mentre tutte le altre spese (fare elenco della opere di straordinaria ed ordinaria manutenzione) saranno sostenute dal proprietario dell’immobile”.
2) Puoi inviare la disdetta dal contratto di locazione, a tua discrezione, in ogni momento, senza dare alcuna giustificazione al proprietario, rispettando esclusivamente il termine di preavviso di due mesi. E’ scritto chiaramente nel contratto, non hai nulla da temere. 3) Effettivamente, risolvere il problema delle infiltrazioni, rientra nelle opere di manutenzione straordinaria ex 1576 c.c.: non sei tenuto a rispondere delle infiltrazioni causate dalla doccia dell’appartamento, oggetto del contratto. 4) E’ opportuno aggiungere la clausola per cui il conduttore risponderà dei danni cagionati all’appartamento, in solido con gli altri coinquilini che abitano la casa. Certo, se gli altri coinquilini non hanno un regolare contratto registrato e pagano il canone di locazione in nero, la proprietaria non accetterà mai di inserire questa clausola nel contratto, per ovvi motivi … 5) Hai diritto ad una detrazione fiscale pari a circa 500 euro annue, per tre anni, se sposti la tua residenza, per motivi di lavoro, nella stanza singola che hai preso in locazione. La città dove risulti attualmente residente deve essere lontana più di cento chilometri dalla città dove intendi spostare la residenza. Tra un anno circa, quando dovrai presentare il modello 730/2011, per l’anno d’imposta 2010, rivolgiti al nostro staff, ti aiuteremo nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Percepirai direttamente nella busta paga di luglio 2011, l’importo in denaro corrispondente alla detrazione fiscale per lo spostamento di residenza per motivi di lavoro. Ricordati, non appena avrai registrato il contratto, presso l’agenzia delle entrate, di rivolgerti agli uffici comunali della tua nuova città, per spostare la residenza (ripeto la nuova città deve essere distante più di 100 chilometri dalla precedente residenza).
Siamo a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. |
Ripartizione delle spese di rifacimento del tetto del condominio
Egregio Avvocato, sono proprietario ( in un palazzo di 5 piani) di un attico con annesso super attico dove, tramite scala interna, ho l'uso esclusivo del terrazzo a livello.Un anno fa è stato rifatto il terazzo e mi è stata addebitata la spesa di 1/3. Ora l'Amministratore dice di essersi sbagliato e mi vuole inserire anche negli altri 2/3, sostenendo che non importa che sia un unica identità abitativa. 1/3 lo dovrei pagare per il super attico (una stanza)la rimanenza in millessimi di proprietà in quanto il terrazzo mi fà da tetto. Per fare cio vuole scorporare l'appartamento come due unità immobiliari e ricavare ,non so come, i millessimi necessari per potermi addebitare la ulteriore quota.Può fare tutto cio andando contro ai preventivi di spesa comunicati in assemblea e di fatto disattesi? Se le spese venivano comunicate in assemblea potevano vagliare altre soluzioni.
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Ai sensi dell’articolo 1117, I comma, numero 1, del codice civile, il tetto è una parte comune dell'edificio, quindi le spese di rifacimento del terrazzo che funge da tetto per il condominio (non soltanto per il tuo attico...), devono essere suddivise tra tutti i condomini, come, del resto, è stato approvato durante l'assemblea, in conformità ai preventivi che sono stati presentati in tale sede.
Ai sensi dell'artico 1130, I comma del codice civile, inoltre, l'amministratore deve eseguire le deliberazioni dell'assemblea e non sostituirsi all'organo assembleare o peggio, operare in netto contrasto con le delibere e con i preventivi di spesa, comunicati in precedenza.
Ai sensi dell'articolo 1136, II e IV comma del codice civile, la deliberazione di procedere al rifacimento del tetto/terrazzo doveva essere approvata con un numero di voti tale da rappresentare la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. La decisione relativa alle spese straordinarie di manutenzione o di riparazione quindi, è di pertinenza dell'assemblea condominiale e non dell'amministratore, come del resto la delibera relativa alle spese di ordinaria manutenzione.
Abbiamo evidenziato come il codice civile riconosca in pieno le tue ragioni; vorrei fare un'ultima considerazione da un punto di vista logico.
Secondo l'amministratore devi pagare interamente le spese relative al rifacimento del tetto/terrazzo, pur essendo il tetto un bene comune del condominio. Se così fosse, allora perché fare approvare dall'assemblea le spese per il rifacimento del tetto, perchè presentare i preventivi all'assemblea??? se avessi dovuto sopportare interamente le spese per il rifacimento del terrazzo, allora perchè rivolgersi all'assemblea??? avresti potuto rifare il terrazzo di tua iniziativa, senza la deliberazione dell'assemblea , senza chiedere l'autorizzazione a nessuno… in fondo pagavi tutto tu …
Tanto premesso, se l'amministratore intende perseverare nel suo errore (non so però, fino a che punto si tratti di un errore in buone fede), sarai costretto ad affidarti ad un avvocato, per citare in giudizio l'amministrazione del condominio, al fine di ripartire le spese del terrazzo/tetto, esattamente come è stato previsto nei preventivi di spesa, presentati in assemblea.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti.
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Affido congiunto dei figli e reato di inosservanza del provvedimento dell'autorità
Lo scrivente è l’Amministratore pro-tempore, proprietario-residente in uno dei N° 40 appartamenti ubicati in due edifici contigui ciascuno di 9 Piani più 2 villette a piano terra. Dopo 30 anni, detti edifici richiedono una manutenzione ordinaria dei prospetti e delle coperture, ma, come al solito, alcuni proprietari (avvocati e professionisti) adducono delle postille ai deliberati assembleari, peraltro non impugnate nei termini previsti dalla legge, con le quali mettono in dubbio alcune questioni di tipo amministrativo per diminuire, a proprio vantaggio, le proprie spese (millesimali). I punti più controversi sono i seguenti e per i quali desidero avere delle risposte certe ed inconfutabili supportate da sentenze:
1. Si rende necessario sostituire le soglie di marmo sprovvisti di gocciolatoio, che sono il coronamento del piano di calpestio dei balconi, con nuove soglie di marmo con gocciolatoio; tale intervento è da considerarsi alla stessa stregua del ripristino del frontalino del prospetto principale e quindi di spesa comune o di spesa del singolo proprietario dell’appartamento-balcone? 2. Il ripristino dell’intonaco degli intradossi dei balconi (sotto balconi) del prospetto principale sono da considerarsi come spesa comune (perché facciata) o del singolo proprietario dell’appartamento-balcone ? 3. Nel caso di ripristino di tutti i frontalini dei balconi e rinnovo dei relativi gocciolatoi (il tutto deliberato da una regolare Assemblea Condominiale) del prospetto principale, un Condomino (nella fattispecie un Avvocato) si può rifiutare di fare eseguire tali opere di risanamento nella propria proprietà ed essere, quindi, esonerato dal pagamento della sua quota millesimale adducendo il fatto che gli stessi lavori sono stati eseguiti in tempi recenti durante la ristrutturazione del proprio appartamento e prima della delibera Condominiale con la quale si è deciso di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria degli stessi. Grazie
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Premesso che le delibere non impugnate nei termini previste dalla legge, non possono più essere messe in discussione, dalla compagnia dei professionisti vari, proprietari degli appartamenti del condominio, rispondo alle tue domande:
1) SOGLIA DI MARMO DEI BALCONI I balconi appartengono come pertinenze a ciascun appartamento ai quali accedono insieme alla colonna d’aria sovrastante. Essi, infatti, non sono compresi nell’elenco delle cose comuni contenuto nell’articolo 1117 del codice civile. Tuttavia il balcone e il suo aspetto estetico concorrono a formare il decoro dello stabile, e perciò determinate spese devono essere considerate comuni, alla stregua del ripristino del frontalino del prospetto principale.
Se generalmente, la manutenzione del balcone è a carico del singolo condomino, alcune spese di rifacimento, attinenti alla necessità di garantire il decoro del fabbricato, devono essere ripartite tra i tutti condomini, in proporzione delle rispettive quote millesimali di proprietà.
E' necessario, in via preliminare, fare una distinzione tra balconi aggettanti e balconi incassati.
I balconi aggettanti (i classici terrazzini moderni), sono quei balconi che sporgono rispetto alla facciata dello stabile (di circa tre metri) costituendo così un prolungamento della corrispondente unità immobiliare.
Essi, così come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (ad esempio, Cass. 30 luglio 2004 n. 14576), appartengono in via esclusiva al proprietario della relativa unità immobiliare, tuttavia i rivestimenti, la parte frontale e quella inferiore, si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Le soglie di marmo fanno parte dei rivestimenti del balcone, essendo il coronamento del piano di calpestio degli stessi (come hai scritto nella tua mail), quindi tale spesa è da considerare, per giurisprudenza consolidata della Cassazione, alla stregua del ripristino del frontalino del prospetto principale.
I balconi incassati o a castello invece, sono delle terrazze che formano una rientranza nella facciata dell’edificio, solitamente chiuse su due o tre lati.
Essi, così come precisato con sentenza n. 15913 del 2007 dalla Corte di Cassazione, sono di proprietà comune tra il proprietario dell’appartamento del piano superiore, a cui la soletta servirà da piano di calpestio, ed il proprietario dell’appartamento del piano inferiore, a cui la soletta servirà da piano di copertura.
Nel caso, invece, di balcone incassato le spese per la sua manutenzione e ricostruzione sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto così come previsto dall’art. 1125 del codice civile quindi alla stregua dei soffitti, volte, solai.
2) INTRADOSSI DEI BALCONI I costi per l'intonaco degli intradossi dei balconi sono da considerare spese comuni, in caso di balconi aggettanti, mentre sono a carico del proprietario del piano inferiore, in caso di balcone incassato.
3) DELIBERA CONTESTATA DAL CONDOMINO AVVOCATO Assolutamente no !!! il condomino/avvocato vuole soltanto impressionare gli altri condomini con le sue argomentazioni infondate e pretestuose. I frontalini dei balconi contribuiscono al decoro architettonico del fabbricato, quindi l'avvocato non può opporsi ai lavori, né al pagamento degli stessi (peraltro, le spese sono state regolarmente deliberate dall'assemblea e la delibera non è stata impugnata nei termini: perché non ha impugnato la delibera !!??).
Il suo frontalino deve essere ristrutturato esattamente come tutti gli altri, al fine di garantire un'uniformità architettonica dello stabile, indispensabile per il decoro complessivo dell'immobile.
Di conseguenza, l'avvocato dovrà partecipare alle spese, in ragione delle quote millesimali di sua pertinenza.
Avrebbe dovuto sollevare questa eccezione, durante l'assemblea in cui si è discusso della suddetta ristrutturazione, adesso non ha titolo giuridico per chiedere “sconti”.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. |
Il proprietario dell'appartamento deve consentire le opere di ristrutturazione del vicino di casa
Buongiorno,sono proprietario di un appartamento sito al primo piano di un abitazione bifamiliare. Ho necessita di rinforzare la soletta per poter eseguire una ristrutturazione, e il geometra che segue i lavori ritiene che il metodo piu sicuro ed economico sia quello di mettere delle travi di rinforzo sotto la soletta. Vorrei gentilmente sapere da Voi se posso obbligare il proprietario dell'appartamento al piano inferiore ad acconsentire all'esecuzione dei lavori. Preciso che loro non vi abitano stabilmente (e' una casa di villeggiatura) e che pagherei tutto io. Grazie per la disponibilità. Cordiali saluti.
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Il tuo vicino non può impedirti di effettuare le necessarie riparazioni, a regola d'arte, ai sensi dell'articolo 843 del codice civile; tale norma è espressamente prevista dal legislatore per i fondi, ma, per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (ad esempio, Cass. civile sez. II sentenza n. 685 del 16/01/2006), è applicabile, per analogia, ad ogni bene immobile, quindi anche ai fabbricati.
Art. 843. Accesso al fondo. Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno è dovuta un'adeguata indennità.
Non può impedirti di effettuare le riparazioni, anche in considerazione della circostanza per cui, in caso di danno cagionato dalle tue opere, alla sua proprietà, sarai tenuto risarcirlo con un'adeguata indennità.
Il vicino ha quindi l'obbligo di consentire le opere di ristrutturazione, ma se non dovesse consentire il tuo accesso, dovrai seguire questa procedura:
1. consegnare/inviare richiesta di accesso per iscritto, con descrizione di modalità dei lavori, occupazione, durata dei lavori, assunzione di responsabilità per eventuali danni; 2. in caso di mancata risposta, diffidare nuovamente il proprietario, avvisandolo che intendi agire giudizialmente; 3. in caso di reiterato silenzio o di rifiuto espresso, dovrai rivolgerti al tuo avvocato, per citare il tuo vicino dinanzi al Tribunale 4. il tribunale condannerà il vicino a “sopportare” i tuoi lavori di ristrutturazione.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. |
Responsabilità dei soci della società a responsabilità limitata
Buon giorno,il mio quesito e' questo:mia madre e' stata amministratore delegato di una societa' SRL , ora non lo e' piu' c'e' un nuovo amministratore da circa un mese. Nel periodo di amministrazione di mia madre la societa' a conseguito dei debiti verso l' erario, irpef, irap, contributi ecc.,volevo sapere se il debito verso l' erario di mia madre viene assorbito dal nuovo amministratore,mia madre essendo nullatenente rischia qualcosa?L'erario si puo' rivalere su mio padre essendo in comunione di beni (puo' pignoragli la pensione).GRAZIE CORDIALI SALUTI
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Ai sensi dell’articolo 2462, I comma del codice civile, in materia di responsabilità dei soci della S.R.L., nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Articolo 2462: Responsabilità.
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.
I soci e l’amministratore delegato della società non risponderanno dei debiti fiscali, con il proprio patrimonio personale; la società risponderà alle pretese economiche dell’agenzia delle entrate, esclusivamente con il patrimonio societario. Il patrimonio personale di tua madre non correrebbe alcun rischio, nemmeno se la stessa fosse ancora amministratore delegato della S.R.L.. Se i debiti fiscali si riferiscono ad una annualità d’imposta, durante la quale tua madre era amministratore delegato, l’agenzia delle entrate farà riferimento a lei, nonostante attualmente non ricopra più la suddetta carica, invitandola presso i suoi uffici. Tale circostanza non equivale tuttavia, a considerare il patrimonio personale di tua madre a rischio, ai sensi dell’articolo 2462, I comma del codice civile. Se il patrimonio di tua madre non risponderà dei debiti fiscali della società, a maggior ragione il patrimonio personale di tuo padre non deve essere considerato in discussione. Tuo padre, per nessuna ragione al mondo potrebbe rispondere con i suoi beni o con i beni della comunione legale, dei debiti societari. Né tanto meno, corre il rischio di subire un pignoramento della pensione.
Perché non cessate l’attività della società e la mettete in liquidazione ??? Successivamente iniziate l’identica attività, con una nuova S.R.L. con una ragione sociale diversa !!! E’ un ottima idea per far sì che l’agenzia delle entrate non recuperi un solo euro delle imposte che non sono state pagate. Un modo semplice di gabbare il fisco … Se la società di capitali non c’è più, in quanto cessata e cancellata dal registro delle imprese, l’agenzia delle entrate non può pretendere le somme accertate, per tributi non pagati, da nessuno dei soci, né tanto meno dalla “nuova” società. Altrimenti perché si chiamano società di capitali e non di persone: perché a rispondere dei debiti sono soltanto i capitali societari e non le persone dei soci !!! Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti.
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Assegno di maternità per i cittadini extracomunitari
Salve, sono padre di un figlio avuto con una donna Nigeriana, ho riconosciuto il bambino ed ora lui vive insieme alla madre a Torino. Vorrei sapere visto che il bambino è italiano la madre può ricevere l'assegno di maternità? Mi è stato detto (presso il caf) che non può riceverlo perchè la madre non ha il permesso di soggiorno di lungo periodo e la carta di soggiorno ma possiede solo il permesso di soggiorno rinnovato annualmente e rilasciato per cause umanitarie. Grazie.
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Mi dispiace per la signora ma, secondo l'ordinamento italiano, ella non ha diritto all'assegno di maternità, come, del resto, ti è stato detto al CAF.
L’assegno di maternità, inizialmente, era riconosciuto soltanto alle madri con cittadinanza comunitaria. Con la legge 448/1999 (legge finanziaria per l’anno 2000) l’assegno di maternità è stato esteso alle donne extracomunitarie che soddisfino i seguenti requisiti:
1) residenza in Italia; 2) titolarità della carta di soggiorno; 3) assenza di altre forme di tutela economica della maternità.
L’assegno é riconosciuto per ogni figlio nato dal 1° luglio 2001 o adottato da tale data. Continuano, invece, ad essere escluse le donne extracomunitarie titolari del solo permesso di soggiorno, ossia il permesso della signora che viene rinnovato annualmente.
L’indennità di maternità è pari all’80% delle retribuzioni convenzionali stabilite anno per anno dalla legge e viene pagata direttamente dall’INPS. L’assegno non spetta al padre lavoratore autonomo, anche se affidatario o adottivo.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. |
Contravvenzione di incauto acquisto e ricettazione
Salve,
espongo brevemente il mio caso. Ho 32 anni, alcuni mesi fa, ho ordinato via internet un integratore (circa 120 euro) di tipo sportivo che, stando a quello che viene detto sul sito, è a base di erbe indiane. Dopo circa un paio di mesi mi è arrivata dalla dogana la richiesta di una dichiarazione per l'importazione di questo integratore. Ho compilato e inviato, in buona fede, questa dichiarazione. Dopo circa 2-3 settimane il prodotto ordinato è arrivato: sulla confezione venivano elencate le erbe e i minerali presenti sul sito web: ho assunto 2 compresse per 2 giorni e in entrambi i casi ho avvertito dolori al fegato. Ho così sospeso l'assunzione, intuendo che ci fosse qualcosa di sospetto.
Stamattina alle 7, dopo una quindicina di giorni, ho ricevuto un'ispezione dei NAS! Che mi hanno sequestrato questo integratore (3 boccette), oltre a integratori che io compro in una erboristeria online e che mi sembrano non pericolosi: a base di guaranà e the verde. In caserma mi è stato contestato il reato di "incauto acquisto" e mi hanno detto di consultare un avvocato per il processo.
Tenendo conto che ho la fedina penale immacolata, che non faccio uso di droghe o sostanze anabolizzanti o simili, che ero straconvinto che quello fosse un integratore non pericolosi, vorrei sapere:
- che cosa rischio? un'ammenda o una segnalazione? Il carcere?! - come dimostrare la mia buona fede? non avevo nessuna intenzione di comprare prodotti illegali, ma come potevo immaginarlo? prima dell'acquisto avevo anche consultato le tabelle del Ministero della Salute, senza trovare niente; - qualche consiglio?
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Commette la contravvenzione di “incauto acquisto” chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato (art. 712 codice penale).
Egualmente è punito chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Articolo 712 del codice penale: Acquisto di cose di legittima provenienza
"Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 20.000. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza."
Per la punibilità è sufficiente che l'acquirente non abbia prestato la dovuta diligenza quando, per qualità delle cose acquistate, le condizioni di chi offre il prezzo, doveva sospettare l'illiceità della loro provenienza. La differenza tra il reato di ricettazione e la fattispecie dell'incauto acquisto consiste nella certezza, da parte dell'agente, della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (in caso di ricettazione) mentre, nella seconda ipotesi (incauto acquisto), sussiste il colposo mancato accertamento di quella provenienza.
Ad esempio, commette la contravvenzione di incauto acquisto colui che compera merce contraffatta dai venditori abusivi che affollano le spiagge italiane. A nulla vale dimostrare, a tua difesa, l'assoluta buona fede nell'acquisto: l'incauto acquisto è un reato colposo e non doloso, al contrario della ricettazione.
La pena prevista dalla legge è l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda non inferiore a euro 10.
In concreto però non rischi assolutamente nulla e vorrei che fosse chiaro questo concetto !!!
Il tuo “status” di incensurato ti consentirà di evitare l'arresto, in quanto il giudice ti concederà la sospensione condizionale della pena: non farai un solo giorno di carcere …
L'aspetto negativo della vicenda, sarà rappresentato dall'onere di sopportare le spese processuali (parcella del tuo avvocato).
La sospensione condizionale viene concessa solo per le condanne non superiori ai 2 anni di pena detentiva o a 2 anni e 6 mesi se si tratta di persona che ha compiuto gli anni diciotto ma non ancora gli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta; non può essere concessa più di una volta (a meno che la successiva pena da infliggere, cumulata alla precedente condanna, sia ancora inferiore ai termini sovraesposti).
La pena che ti sarà comminata sarà sospesa per due anni; al termine di questo periodo di sospensione, se non avrai commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estinguerà e, quindi, non avrà luogo l'esecuzione della pena, neppure per quel che concerne le pene accessorie. Spero di averti tranquillizzato e soprattutto, attenzione, non comprare più nulla di sospetto, specialmente dai venditori ambulanti, durante la prossima estate …
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. |
Tutela reale e obbligatoria: licenziamento lavoratore dipendente
In data 6/4 sono stata assunta presso una ditta con + di 15 dipendenti con contratto a tempo determinato di un anno. In data 27/5 mi hanno consegnato una lettera di licenziamento per non aver superato il periodo di prova di 2 mesi. In realtà io lavoro di fatto dal 2003 presso questa ditta, assunta da cooperative e per qualche periodo anche in nero. QUesto tipo di lavoro mi ha anche provocato notevoli problemi fisici. Dalle mie conoscenze ho diritto a impugnare il licenziamento e chiedere la corresponsione delle retribuzioni (far valere quindi il rapporto fin dall'origine). Mi sembra un utilizzo fraudolento di lavoro somministrato. Avrei bisogno di sapere come posso rivalermi. Quanto potrei ottenere e quanto sarebbe il costo di una eventuale causa
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Concordo con le tue conclusioni: hai diritto di impugnare il licenziamento con ricorso, di far dichiarare dal giudice del lavoro la costituzione del rapporto di lavoro, sin dal primo giorno in cui hai messo a disposizione dell’azienda il tuo tempo e le tue energie, di essere riassunta con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in considerazione del fatto che, in realtà, non si è trattato di una regolare somministrazione di lavoro dipendente, ma della costituzione di un rapporto subordinato con la ditta, “ab origine”.
La disciplina del licenziamento sancisce che il licenziamento illegittimo deve essere impugnato a pena di decadenza mediante un atto scritto, anche extragiudiziale (es. lettera), idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale. L'impugnazione deve pervenire al datore di lavoro entro 60 giorni dalla ricezione da parte del lavoratore della comunicazione del licenziamento stesso o dei motivi se richiesti. Se il datore di lavoro è una società essa deve essere effettuata presso la sede legale o effettiva e non presso una articolazione secondaria della stessa. Il mio consiglio è di rivolgerti al tuo sindacato: sapranno consigliarti un avvocato “combattivo” che possa far valere le tue ragioni, presentando ricorso al tribunale del lavoro, competente territorialmente. Hai diritto di chiedere inoltre tutte le retribuzioni che non ti sono state corrisposte, gli emolumenti maturati e non pagati (ad esempio, ore di straordinario, premi di produzione, indennità …), gli aumenti contrattuali non riconosciuti per la circostanza di non essere stata assunta regolarmente. Puoi chiedere il risarcimento del danno alla salute, soltanto se i tuoi guai fisici sono stati cagionati dal comportamento illegittimo del datore di lavoro (ad esempio, mancato rispetto delle precauzioni per chi utilizza i terminali, delle norme in materia di sicurezza e di tutela della salute del lavoratore, stress dovuto alla tua situazione di lavoratrice in nero …).
Poiché la tua azienda è composta da un numero superiore a 15 dipendenti, la tutela del lavoratore dipendente, nel tuo caso, è reale e non obbligatoria e trova la sua fonte nell'art. 18 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Mi spiego meglio.
L'art. 18 Legge 300/1970 si applica alle aziende con più di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva. La tutela reale dello statuto dei lavoratori prevede, a differenza della tutela obbligatoria, la reintegrazione nel posto di lavoro qualora il giudice accerti l'illegittimità del licenziamento. Quindi in questo caso non vi è l'alternativa per il datore di lavoro della riassunzione o del pagamento (come nelle ipotesi di tutela obbligatoria: aziende con meno di 15 dipendenti)
Di conseguenza il Giudice ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e di risarcirgli il danno, con la corresponsione di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al periodo; in ogni caso la misura al risarcimento non può essere inferiore alle 5 mensilità.
Mi chiedi cosa puoi ottenere dal processo: di sicuro, la reintegrazione nel posto di lavoro, il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il pagamento degli emolumenti non percepiti (mi risulta impossibile quantificare l’importo dell’eventuale condanna del datore di lavoro, non avendo le carte in mano). Quanto ti costerebbe la causa? In caso di vittoria, tutte le spese del processo ti sarebbero rimborsate dal datore di lavoro, a seguito di condanna giudiziale al pagamento delle spese processuali. Fino ad allora, dovresti anticipare al tuo avvocato, un importo che si aggira intorno ai 2000/2500 euro: ovviamente la mia indicazione è molto orientativa, in quanto l’onorario dell’avvocato dipende dal professionista a cui ti rivolgi. Sarebbe il caso di chiedere direttamente al tuo avvocato di fiducia … Ad ogni modo non c’è tempo da perdere: comunica al tuo datore di lavoro quanto segue, con raccomandata con ricevuta di ritorno:
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OGGETTO: Impugnazione del licenziamento del xx/xx/xxxx
La sottoscritta XXXXX, assunta in data xx/xx/xxxx con contratto a tempo determinato, e licenziata in data xx/xx/xxxx, per mancato superamento del periodo di prova, in realtà ha lavorato per la ditta in oggetto, come lavoratore dipendente, dal xx/xx/xxxx , prestando la propria attività in nero, nei seguenti periodi: mese di XXXXX, anno XXXX. Si evidenzia che, in considerazione di quanto esposto, il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova è assolutamente illegittimo; pertanto, faccio presente la mia intenzione di adire il tribunale del lavoro, al fine di impugnare il licenziamento e di ricorrere alla tutela reale prevista dallo statuto dei lavoratori.
Distinti saluti.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. |
Vendita di un modello di scooter differente da quello pattuito
Il 22/04/2010 ho acquistato uno scooter, sul documnento di vendita dello scooter è riportata come descrizione del motociclo: 01 Yamaha Tmax nero 2010,il suddetto documento è in carta intestata e firmato e datato dal venditore e dal acquirente. il mezzo che mi è stato consegnato è un yamaha tmax, è nero ma purtroppo non è un 2010. questo fatto è verificato perchè questi scooter anni 2008 e 2009 sono uguali mentre nel 2010 sono state cambiate alcune parti (cavalletto, viti pedane, centralina e corpi farfallati).il rivenditore si oppone a cambiarmi il mezzo con uno del 2010 perchè, dice lui, di questi cambiamenti non ne sapeva niente. a sue parole, l'unica cosa che può fare per venirmi incontro è sostituire i pezzi in evidenza in modo che risulti uguale a un 2010. come mi devo comportare? grazie dell'attenzione cordiali saluti
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E' un rivenditore di scooter e dice di non sapere che nel 2010, la Yamaha ha apportato modifiche al modello TMax ??!!! Mi sembra una barzelletta.
Tu hai diritto di entrare in possesso del modello indicato sul documento di vendita e, se il rivenditore si dovesse opporre alla tua richiesta, dovrai rivolgerti ad un avvocato per chiedere la risoluzione del contratto di vendita dello scooter, la restituzione di quanto hai versato al venditore, il risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del venditore, oltre agli interessi maturati.
Hai tutte le ragioni di questo mondo, quindi puoi chiedere l'immediata consegna del modello del 2010, ovvero in mancanza, la risoluzione del contratto di vendita, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.
Art. 1453. Risolubilità del contratto per inadempimento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Meglio mettere nero su bianco: scrivi una diffida, da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno, al rivenditore.
Spett. ditta XXXX
In data xx/xx/xxxx, ho acquistato scooter Yamaha TMax modello 2010, come indicato sul relativo documento di vendita, firmato e datato dal venditore e dal acquirente. Ho effettuato il pagamento in data xx/xx/xxxx, tuttavia, in realtà mi è stato consegnato un modello TMax del 2008. Diffido ufficialmente la vostra ditta/società, a consegnarmi al modello di TMax pattuito entro 10 giorni dal ricevimento della presente, con l'espresso avvertimento che in mancanza sarò costretto a ricorrere alle vie legali, a chiedere ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, la risoluzione del contratto di vendita dello scooter, all'autorità giudiziaria competente, oltre alla restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo. Intendo agire giudizialmente inoltre per chiedere il risarcimento dei danni cagionati dal vostro inadempimento, oltre agli interessi maturati nel tempo. In attesa di un Vs. riscontro, porgo distinti saluti. data firma
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. |
Incompatibilità del pubblico dipendente: cause di esclusione oggettive e soggettive
Salve, sono un dipendente pubblico, comparto scuola, ass. tecnico. Ho chiesto un part- time di 30 ore, innanzi tutto per motivi fiscali ( percepisco una pensione di reversibilità ) e anche per avere un giorno libero. Ho però la passione del disegno e mi è capitato di riuscire a pubblicare con una scrittrice tre libri per bambini.Il primo non è stato remunerato se non con copie. Il problema è questo : si può e si deve considerare una collaborazione occasionale per cui dovrei chiedere il permesso al dirigente? Oppure come cita la legge sono escluse dall'incompatibilità ( per i dipendenti pubblici ) le opere dell'ingegno ? Come in un primo tempo mi avevano detto al sindacato. ecco la legge: Le esclusioni soggettive riguardano: i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito, i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Le esclusioni oggettive riguardano gli incarichi i cui compensi derivano:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate; e) da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
(L'associazione illustratori considera opera dell'ingengno l'illustrazione, mi pare.) .....la collaborazione a riviste enciclopedie e simili ? I libri sono simili? pensavo di cominciare ad usare uno pseudonimo, pur pagando le tasse nel 730, nel caso in cui percepissi qualcosa....non grosse cifre, si intende! I libri vengono distribuiti su tutto il territorio, anche se la casa ed è piccola. Spero di esser stata chiara.
Dimenticavo ho avuto dei contratti regolari dalla casa editrice, con indicata la piccola percentuale ( centesimi...) che ci sarebbe sui diritti d'autore nel caso di numerose vendite ed I libri avuti in omaggio, nonchè una certificazione di ritenuta d'acconto per il terzo libro pubblicato che inserirò nel 730 con gli altri redditi.
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Direi che la risposta al tuo quesito è piuttosto scontata: sussiste certamente una causa di esclusione oggettiva, anzi due. Si tratta dell'ipotesi della “collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili” e dell' “utilizzazione economica, da parte dell'autore delle sue opere dell'ingegno”. Ovviamente con la casa editrice, devi avere stipulato un contratto di collaborazione e non un contratto di lavoro dipendente/subordinato. Le illustrazioni sono un'opera dell'ingegno; si tratta di un dato inconfutabile. Esaminiamo la definizione di opera dell'ingegno della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.
“Secondo la legge sul diritto d’autore, le opere dell’ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
I presupposti per la protezione giuridica dell'opera dell'ingegno sono l’originalità e la creatività, nel senso che l'opera deve rappresentare un qualcosa di innovativo e non meramente ripetitivo rispetto alla realtà preesistente; occorre cioè che sia diversa (originale) e nuova (creativo) rispetto all'esistente.
L’opera deve possedere autonoma capacità distintiva rispetto alle opere preesistenti e ciò anche al fine di non trarre in inganno i fruitori in relazione al vero autore. L'opera deve essere idonea ad esprimere in modo personale un sentimento, un'idea, un fatto”.
Solo la creazione intellettuale originale e creativa (non importa se nella forma o nel contenuto) è definibile come opera dell'ingegno tutelata dalla legge, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.
Tanto premesso, le tue illustrazioni rientrano a pieno titolo tra le opere dell'ingegno, tutelate dalla legge, tra i presupposti di esclusione oggettiva, relative alle incompatibilità dei pubblici dipendenti.
A conferma delle nostre argomentazioni, vorrei citare la circolare n. 3/97 emanata in data 19 febbraio 1997 dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
La circolare sottolinea, al punto 6 comma 8, in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate da numerose amministrazioni, che “le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando: 1) oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità; 2) si riferiscono allo svolgimento di libere professioni”.
Nel tuo caso, la tua attività è saltuaria ed occasionale e non può certamente configurarsi come una libera professione (non è un'attività professionale, continua e sistematica, come il lavoro dell'avvocato o del commercialista).
Confermo che per qualcosa di “simile” alle enciclopedie ed alle riviste, s'intendono i libri; anche questo assunto è inconfutabile. Al sindacato, insomma, ti hanno dato una corretta informazione, in merito alle cause di esclusione dalle incompatibilità dei pubblici dipendenti: hanno fatto riferimento all'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia il testo unico del pubblico impiego. La norma è talmente chiara da non lasciare spazio a dubbi o equivoci interpretativi. Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. |
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